Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16207 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16207 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FORMIA il 29/07/1984
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la presunta esistenza di un’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione, è volto a recuperare un
elemento fattuale, meramente evocato e del tutto eventuale, ritenuto insussistente dai giudici di merito, essendosi correttamente sottolineato che ove
vi fosse stata una autorizzazione che legittimava l’allontanamento, questa doveva essere necessariamente stata comunicata all’imputato il quale, quindi,
ben l’avrebbe dovuta produrre;
rilevato che il l’ulteriore doglianza relativa all’esclusione della particolare tenuità del fatto, è aspecifica, posto che – a differenza di quanto dedotto in
ricorso – la Corte di appello ha espressamente motivato in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
rilevato che il secondo motivo si risolve in una generica censura priva di effettiva indicazione dell’oggetto del ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere COGNOME
resid te