Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46296 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46296 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di sorveglianza di Bologna nei confronti della Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di NOME nato il 5/02/1981
con ordinanza del 4/07/2024 del Tribunale di sorveglianza di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha chiesto che la Corte, decidendo sul conflitto negativo proposto, dichiari la propria competenza a decidere e annulli con rinvio la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, il 15 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2019, applicativa della sanzione accessoria dell’espulsione dallo Stato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 4 luglio 2024, gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di legittimità, con riferimento all’impugnazione proposta dalla difesa, in data 20 gennaio 2021, avverso la sentenza di applicazione di pena emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in data 15 gennaio 2019, applicativa dell’espulsione di Aymen Soltani dal territorio dello Stato (rispetto a precedente sentenza della medesima autorità del 2016, che, definito il procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non aveva applicato l’espulsione di cui all’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990).
Il Tribunale di sorveglianza, cui gli atti sono pervenuti a seguito di sentenza di incompetenza funzionale, resa dalla Corte di appello di Bologna, in data 17 gennaio 2023, ha trasmesso il fascicolo a questa Corte per l’esame dell’impugnazione.
Tale autorità giudiziaria osserva che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha emesso nei confronti di Soltanksentenza di applicazione di pena n. 6 del 2019, divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2019, resa all’esito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di legittimità.
Si rileva, poi, che il Giudice dell’esecuzione ha accolto l’incidente proposto dal difensore di Soltani, rimettendolo in termini per impugnare la descritta sentenza n. 6/2019, impugnazione proposta, con atto di appello datato 18 gennaio 2021 proposto dinanzi alla Corte di appello di Bologna che, invece, ha adottato la sentenza di incompetenza funzionale.
Il Tribunale di sorveglianza, cui gli atti sono stati trasmessi, ha declinato la propria competenza perché, pur appartenendogli quella in materia di misure di sicurezza e pericolosità, ai sensi dell’art. 680, comma 2, cod. proc. pen., ha notato che questa disposizione non è derogatoria del regime di impugnazione proprio delle sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti, avverso le quali è consentito esclusivamente il ricorso per cassazione.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta – in assenza di tempestiva richiesta delle parti di trattazione della camera di consiglio partecipata, ex art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. del 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 – chiedendo che la Corte di cassazione, decidendo sul conflitto negativo proposto, dichiari la propria competenza a decidere e annulli con rinvio la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, il 15 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2019, applicativa della sanzione accessoria dell’espulsione dallo Stato di Soltani Aymen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 426 del 2016, ha applicato all’imputato, in continuazione con altra pronuncia, la pena concordata dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cessione continuata di sostanza stupefacente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura competente, denunciando l’omessa previsione dell’espulsione dell’imputato dal territorio nazionale, ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 90.
Sicché, con sentenza di questa Corte, sezione Sesta penale, n. 14746 del 19 gennaio 2018, la prima pronuncia di merito, con la quale era stata applicata all’imputato la pena concordata tra le parti, veniva annullata con rinvio in accoglimento del ricorso della parte pubblica.
In sede di giudizio ex art. 627 cod. proc. pen., il Giudice emetteva ordine di espulsione in danno dell’imputato, con la sentenza n. 6 del 2019, divenuta definitiva il 28 febbraio 2019.
Con provvedimento del Giudice dell’esecuzione, del 12 gennaio 2021, veniva dichiarata la non esecutività della citata sentenza, con restituzione nel termine dell’imputato per impugnare.
L’impugnazione, proposta con atto di appello depositato il 20 gennaio 2021 alla Corte di appello di Bologna, veniva decisa con sentenza del 17 gennaio 2023, con la quale l’autorità giudiziaria adita dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere, ravvisando quella del Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Quest’ultimo, con il provvedimento che ha trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità, ha escluso la propria competenza, rilevando che le sentenze, emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., sono soggette a regime impugnatorio proprio, che prevede l’inappellabilità, la quale non viene meno, in materia di misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 680, comma 2, cod. proc. pen.
Sicché, riscontrando la competenza di questa Corte di legittimità a decidere sull’atto di impugnazione originariamente proposto, non ritenendo il citato art. 680, comma 2, cod. proc. pen. derogatorio rispetto alle norme sull’impugnabilità delle sentenze di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti per il giudizio.
Si osserva, in via preliminare che, nel caso al vaglio, non si può riscontrare la sussistenza di un conflitto negativo di competenza.
Questa Corte di legittimità ha costantemente affermato che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice (tra le altre, Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Rv. 278489; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, COGNOME, Rv. 232927 – 01).
Infatti, presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto di competenza è il verificarsi di una situazione di stasi del procedimento a causa del conflitto insorto tra due organi giurisdizionali che, contemporaneamente, rifiutino il riconoscimento della competenza. Tale situazione di stasi non è ravvisabile quando il secondo giudice al quale gli atti sono stati trasmessi dal primo giudice dichiaratosi incompetente ritenga, a sua volta, la competenza di un terzo giudice, come avvenuto nel caso di specie.
2.1. Va, poi, rilevato che, con l’atto di appello, il difensore, quale primo motivo di impugnazione, riproponeva la questione di nullità della sentenza ai sensi dell’ad 604 del codice di rito, per assoluta mancanza dell’intervento dell’imputato, dell’assistenza e della rappresentanza in giudizio di questi, tenuto conto delle modalità di espletamento della notifica.
Nel merito, inoltre, proponeva impugnazione quanto alla misura di sicurezza, chiedendo la riforma sul punto, perché la pericolosità sociale era stata desunta dal Giudice, in modo laconico, dai fatti contestati nel procedimento penale, senza procedere ad analisi e giudizi precisi.
Si tratta, dunque, di impugnazione avverso sentenza di applicazione di pena – concernente vizi relativi alla regolare instaurazione del contraddittorio, oltre che riguardanti la motivazione relativa all’applicazione della misura di sicurezza rispetto alla quale non può trovare applicazione la previsione di cui all’ad 680, comma 2, del codice di rito.
Quest’ultima, invero, non è norma, in sé, derogatoria rispetto al regime di impugnazione previsto specificamente per le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 11808 del 15/12/2010, dep. 2011, COGNOME, riguardante un caso di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., impugnata dinanzi al Tribunale di sorveglianza, con atto deciso dalla Corte di legittimità, qualificato l’appello come ricorso per cassazione, riguardante censure relative alla motivazione dell’espulsione).
Infatti, si rileva che anche altro caso (cfr. Sez. 1, ord. n. 40919 del 26 maggio 2017) in cui si è ritenuto il provvedimento avente a oggetto l’applicazione di una misura di sicurezza, ex art. 444 cod. proc. pen., soggetto al regime di impugnazione previsto dagli artt. 579, comma 2 e 680 cod. proc. pen. (qualificando il ricorso per cassazione come appello, poi trasmesso al Tribunale di Sorveglianza) questo, comunque, è relativo a fattispecie in cui oggetto del ricorso è la sola censura di illegittimità della misura di sicurezza applicata.
Nella specie, in ogni caso, l’impugnazione proposta non riguarda soltanto il contenuto del provvedimento nella parte in cui ha per oggetto l’applicazione della misura di sicurezza, ma riguarda anche la validità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. della quale si eccepisce la nullità, per vizi relativi alla notifica dell’at
introduttivo. Sicché non può trovare applicazione il regime di impugnazione (artt. 579, comma 2 e 680 cod. proc. pen.) che prevede la competenza del Tribunale di sorveglianza, ma deve richiamarsi l’art. 448, co.mma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente riqualificazione dell’appello in ricorso per cassazione.
2.2. COposto, il Collegio osserva che, esaminati gli atti, risulta che il difensore dell’appellante, avv. NOME COGNOME alla data dell’impugnazione, qualificata ricorso per cassazione e oggetto della delibazione nella presente sede (depositata in data 20 gennaio 2021) non risultava iscritto all’Albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, elenco nel quale risulta inserito in data 18 marzo 2022.
Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, così qualificato l’atto di appello del 20 gennaio 2021.
Invero, l’impugnazione proposta da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l’assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione.
Infatti, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, con vizio originario dell’impugnazione, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione nella presente sede di legittimità.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, così qualificato l’atto di appello proposto dalla difesa, con atto depositato il 20 gennaio 2021, avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini n. 6 del 15/01/2019, con condanna alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
Non segue la condanna al pagamento dell’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, considerata la qualità delle questioni dibattute e, dunque, sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
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Così deciso, il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME