Inammissibilità ricorso Cassazione: Perché la mera ripetizione dei motivi d’appello non basta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica e una precisione argomentativa specifiche. Non è sufficiente riproporre le stesse lamentele già avanzate in appello; è necessario un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando l’inammissibilità del ricorso Cassazione proprio a causa della natura meramente ripetitiva dei motivi addotti. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità del ricorso nel giudizio di legittimità.
I fatti del caso
Due soggetti, condannati in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale, vedevano confermata la loro condanna anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnati, decidevano di proporre ricorso per Cassazione tramite i loro difensori. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado che, a loro avviso, non aveva correttamente valutato le loro doglianze.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati i ricorsi, li ha dichiarati inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha rilevato che entrambi i ricorsi presentavano motivi che erano una semplice riproposizione di una parte delle argomentazioni già esposte nell’atto d’appello. I ricorrenti, in sostanza, non si erano confrontati con le ragioni specifiche per cui la Corte d’Appello aveva disatteso le loro tesi, limitandosi a ripeterle. Di conseguenza, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti. Per questa ragione, i motivi del ricorso devono essere specifici e devono attaccare direttamente la ratio decidendi (la ragione della decisione) del provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato che i ricorrenti hanno ignorato la motivazione della Corte d’Appello. Invece di spiegare perché le argomentazioni dei giudici di secondo grado fossero errate in diritto o viziate logicamente, si sono limitati a ripresentare le stesse questioni. Questo comportamento processuale rende il ricorso ‘aspecifico’ e, pertanto, inammissibile. La Corte non può essere chiamata a rivalutare argomenti che hanno già ricevuto una risposta motivata nel grado precedente, se il ricorrente non è in grado di smontare quella stessa risposta con critiche pertinenti e mirate. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione diventa quindi la naturale conseguenza di questa carenza argomentativa.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione esige uno studio approfondito della sentenza impugnata e la costruzione di motivi di ricorso che ne critichino specificamente i passaggi logico-giuridici. La mera riproduzione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per l’assistito. La specificità e la pertinenza delle censure sono requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità e ottenere una valutazione nel merito da parte della Suprema Corte.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già esposti nell’appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente reiterativi’?
Significa che le argomentazioni si limitano a riproporre le stesse doglianze già formulate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza contestare in modo specifico le ragioni addotte dal giudice d’appello per respingerle.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2106 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2106 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminati i ricorsi proposti dai difensori di NOME COGNOME e NOME avverso la sentenza con cui in data 5.12.2024 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza, emessa in data 14.12.2021 dal G.u.p. del Tribunale di Torino, di condanna degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti;
Rilevato che entrambi i ricorsi presentano motivi meramente reiterativi di una parte dei motivi d’appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che li ha precisamente disattesi;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025