Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 20/02/1973
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto ritenuto che
tutti e tre i motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione degli identici motivi d’impugnazione presentati con il gravam
affrontati dalla corte di appello, che: in relazione alla individuazione dei indebitamente appropriati, ha spiegato che la mancanza di un elenco non
pregiudicava la prova sul punto, che si fondava sulle dichiarazioni di COGNOME;
negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità ai sensi del
131-bis cod. pen., osservando che la sottrazione di decine di pezzi di attrezzat aziendale e il tradimento alla fiducia riposta sull’imputato non consentivano
ritenere il fatto di speciale tenuità; ha spiegato, quanto alle statuizioni civil danno era stato correttamente quantificato, avendo riguardo alla preclus
possibilità di stipulare altro contratto di locazione e al danno morale.
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ribadito che «è
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzio di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.