Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Conseguenze dell’Accordo sulla Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel processo penale: l’accordo sulla pena in appello, previsto dall’art. 599-bis c.p.p., preclude la possibilità di impugnare successivamente la decisione per motivi legati proprio a quell’accordo. Questa pronuncia chiarisce i confini dell’impugnazione, sottolineando come la scelta di un percorso processuale concordato limiti le successive vie di ricorso e porti, in caso di violazione, a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Il caso in esame
I fatti alla base della decisione riguardano un imputato che, dopo una sentenza della Corte di Appello di Napoli, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, nel precedente grado di giudizio, le parti avevano raggiunto un accordo sul trattamento sanzionatorio, avvalendosi della procedura prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Tale accordo comportava una contestuale rinuncia ai motivi di appello che non riguardavano l’entità della pena concordata.
Nonostante ciò, l’imputato ha proposto ricorso alla Suprema Corte, sollevando questioni attinenti proprio al trattamento punitivo che era stato oggetto del patto processuale. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare se un simile ricorso potesse essere esaminato nel merito.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e conforme al dettato normativo, dichiarando il ricorso inammissibile attraverso una procedura semplificata (de plano), ovvero senza la necessità di un’udienza formale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione sono chiare e dirette. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. L’accordo raggiunto in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. rappresenta un patto processuale in cui l’imputato, in cambio di una pena potenzialmente più favorevole, rinuncia a far valere determinati motivi di impugnazione.
Presentare un successivo ricorso per Cassazione basato proprio sugli aspetti coperti da tale rinuncia costituisce un’azione processualmente non permessa. La Corte ha specificato che l’accordo non era viziato da alcuna forma di illegalità, pertanto era pienamente valido ed efficace. Di conseguenza, i motivi addotti dal ricorrente, essendo legati al trattamento punitivo già convenuto, non potevano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza conferma un punto cruciale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un ‘concordato in appello’ è una decisione strategica con conseguenze definitive. Se da un lato può offrire il vantaggio di una definizione più rapida e certa della pena, dall’altro cristallizza quella parte della sentenza, rendendola non più attaccabile in Cassazione.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione in questi casi non è solo una sanzione processuale, ma la logica conseguenza di una scelta difensiva che implica una rinuncia volontaria a ulteriori gradi di giudizio su specifici punti. La pronuncia serve quindi da monito: una volta intrapresa la via dell’accordo, non è possibile fare marcia indietro e tentare di rimettere in discussione ciò che è stato liberamente pattuito, a meno che non emergano profili di manifesta illegalità dell’accordo stesso, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, il ricorso è inammissibile se i motivi proposti riguardano il trattamento punitivo che è stato oggetto dell’accordo, poiché tale patto implica una rinuncia a contestarlo ulteriormente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Quando potrebbe essere ammesso un ricorso contro una sentenza basata su un accordo ex art. 599-bis c.p.p.?
Il provvedimento suggerisce che il ricorso potrebbe essere ammissibile solo se si dimostrasse che l’accordo stesso è viziato da illegalità, cosa che la Corte non ha riscontrato nel caso analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 852 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 852 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Caivano il 22.12.1995
avverso la sentenza del 08/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis – con contestuale rinuncia ai motivi di appello – e non inficiato da illegalità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023