Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza n. 43775/2023 della Corte di Cassazione offre un importante monito sull’importanza della specificità e del rigore formale negli atti di impugnazione. La pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione non è solo una questione procedurale, ma una sanzione per la mancata osservanza di requisiti essenziali che garantiscono il corretto funzionamento della giustizia. Questo caso evidenzia come un ricorso generico, che non articola in modo chiaro e preciso le proprie censure, sia destinato a fallire, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. La ricorrente, lamentando il mancato proscioglimento, ha adito la Suprema Corte di Cassazione al fine di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado. L’obiettivo era quello di vedere riconosciuta la propria estraneità ai fatti contestati, ribaltando così il giudizio di colpevolezza.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di proscioglimento, ma si ferma a un livello preliminare, ovvero alla verifica dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione stesso. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo dei presupposti necessari per poter essere discusso e deciso nel contenuto, applicando una sanzione procedurale che ha precluso ogni ulteriore valutazione.
Le Motivazioni: La Mancanza dei Requisiti Essenziali del Ricorso
Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Corte ha rilevato che il ricorso era formulato in termini generici. Invece di contestare punti specifici della motivazione della sentenza impugnata, individuando errori logici o giuridici, l’atto si limitava a lamentare il mancato proscioglimento. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorso non indicava gli elementi concreti alla base della censura. In altre parole, non spiegava perché la decisione dei giudici di secondo grado fosse sbagliata, né forniva alla Cassazione gli strumenti per esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Questa carenza ha reso impossibile per i giudici supremi individuare i rilievi mossi e valutare la fondatezza delle doglianze. La genericità dell’atto ha, di fatto, svuotato il ricorso della sua funzione, trasformandolo in una mera espressione di dissenso priva di un’argomentazione giuridica strutturata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi della Soccombenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna della ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti senza il necessario rigore tecnico, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: la precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione e la condizione indispensabile per ottenere una revisione efficace di una decisione giudiziaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale. Nello specifico, era generico e non indicava gli elementi specifici a sostegno della censura, non consentendo così alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per la valida presentazione di un ricorso?
La legge, in particolare l’art. 581 c.p.p., richiede che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. In assenza di tale specificità, che permette al giudice di comprendere e valutare le censure, il ricorso è considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43775 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato proscioglimento dell’ è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente cor indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Consigfier estensore