Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Genericità Costa Cara
Con la recente ordinanza n. 44804 del 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la necessità di specificità e chiarezza nei motivi di impugnazione. La decisione sottolinea come l’inammissibilità del ricorso in Cassazione sia la diretta conseguenza di un’esposizione generica e non puntuale delle censure mosse alla sentenza di secondo grado. Questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le severe conseguenze economiche in caso di loro violazione.
Il Fatto alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Suprema Corte per ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato carente degli elementi essenziali per poter essere esaminato nel merito.
La Valutazione della Corte sulla Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La valutazione dei giudici di legittimità si è concentrata non sul merito della vicenda, ma sulla struttura e sul contenuto dell’atto di impugnazione stesso. La Corte ha riscontrato che il ricorso si limitava a generiche affermazioni di principio relative all’obbligo di motivazione che grava sul giudice, senza però entrare nel dettaglio delle presunte violazioni.
I Motivi Specifici della Declaratoria di Inammissibilità
Secondo l’ordinanza, il ricorso era inammissibile perché non conteneva:
1. Una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto: L’atto non spiegava in modo specifico quali norme giuridiche sarebbero state violate dalla Corte d’Appello e perché.
2. Congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato: Mancava un confronto diretto e dettagliato con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, impedendo alla Cassazione di comprendere dove risiedesse l’errore del giudice precedente.
In sostanza, il ricorso si è rivelato un’istanza generica, incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità, che richiede una critica mirata e argomentata della decisione che si intende impugnare.
Le Conseguenze Economiche: Spese e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta della proposizione di un ricorso inammissibile, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Tale pronuncia ha chiarito che la condanna alla sanzione è evitabile solo se il ricorrente dimostra di non essere in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, una prova che in questo caso non è stata fornita.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di garantire l’efficienza del sistema giudiziario, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in violazione delle norme processuali. Un ricorso generico non solo non è utile alla difesa dell’imputato, ma appesantisce il lavoro della Suprema Corte, distogliendo risorse dall’esame di casi meritevoli. La decisione riafferma che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che richiede argomentazioni giuridiche precise e pertinenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza non solo del diritto sostanziale, ma anche delle regole processuali. La genericità e la superficialità vengono sanzionate duramente, con l’inammissibilità dell’atto e con conseguenze economiche significative per l’assistito. Pertanto, è fondamentale che l’impugnazione sia costruita come una critica specifica e motivata alla sentenza impugnata, evidenziando in modo inequivocabile gli errori di diritto commessi dal giudice di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso era inammissibile perché si limitava a generiche affermazioni sull’obbligo di motivazione, senza contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La sanzione economica è sempre applicata in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza diretta dell’inammissibilità, a meno che il ricorrente non riesca a dimostrare di aver proposto il ricorso senza colpa nel determinare la causa dell’inammissibilità stessa, come specificato dalla Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44804 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, al di là di generiche affermazioni di prin in ordine all’obbligo di motivazione, non contiene una puntuale enunciazione delle ragioni d diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impu ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere COGNOME NOME COGNOME
Il Presidente