Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in preambolo, la Corte di Napoli ha confermato la sentenza, in data 25 gennaio 2023, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e – riconosciute le circostanze attenuanti generiche, valutate le stesse equivalenti alla recidiva – l’aveva condannato alla pena di un anno di reclusione.
L’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione dell’operatività della recidiva.
Il ricorrente, richiamati i principi espressi dalla Corte di legittimità in punto di obbligo motivazionale sulla sintonnaticità della reiterazione dell’illecito rispetto alla maggiore pericolosità sociale del soggetto agente, tale da giustificare l’aumento di pena per effetto della recidiva, ha osservato che – nel caso di specie – la violazione, in un’isolata occasione, della prescrizione dell’obbligo di firma inerente alla misura di prevenzione, rispetto alle risalenti precedenti condanne, non poteva reputarsi un fatto di disvalore tale da giustificare un aumento della pena.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 25 gennaio 2024, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce una censura non consentita ed è, pertanto, inammissibile.
L’esclusione dell’operatività della recidiva non è stata dedotta con i motivi di appello, con i quali COGNOME aveva chiesto, in via principale, il riconoscimento di un più favorevole giudizio di valenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la recidiva e, in via di subordine, la riduzione della pena nel minimo edittale e il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’ammissibilità del motivo è, quindi, preclusa dal disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
E, invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogn stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631).
In tal senso, il limite desumibile dalla disciplina indicata, a proposito della non deducibilità con il ricorso per cassazione di questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame, è posto per evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per il solo fatto che lo stesso sia stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316), salvo che la proposizione delle questioni non sollevate prima non costituisca l’effetto della diretta controdeduzione agli argomenti nuovi, enunciati “a sorpresa” dal giudice dell’impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l’assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, tali questioni rientrino tra quelle non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come tali oggetto di ammissibile delibazione dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852); ciò che non si è realizzato nel caso che ci occupa.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente