Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione. Spesso, la difesa tenta di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma la Suprema Corte ha ribadito con fermezza i limiti della propria competenza, sanzionando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare un ricorso tecnicamente ineccepibile, che si confronti in modo puntuale con la decisione impugnata.
I Fatti del Processo
Due persone sono state condannate dalla Corte d’Appello di Firenze. Avverso tale sentenza, il loro difensore ha proposto un ricorso congiunto per Cassazione, basato su tre distinti motivi di doglianza. Il ricorso mirava a far annullare la condanna, contestando sia aspetti procedurali che la valutazione della colpevolezza e la quantificazione della pena.
L’analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti e tre i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di tale decisione.
Primo Motivo: L’Improcedibilità dell’Azione Penale
I ricorrenti avevano invocato l’istituto dell’improcedibilità per decorso del tempo. La Corte ha liquidato questo motivo come manifestamente infondato. La ragione è semplice: la sentenza d’appello aveva già ampiamente e chiaramente spiegato perché tale istituto non fosse applicabile al caso di specie. Il ricorso, invece di contestare specificamente quelle argomentazioni, si è limitato a riproporre la questione in modo vago, cadendo nel vizio di genericità.
Secondo Motivo: La Critica al Giudizio di Colpevolezza
Il secondo motivo attaccava il cuore della sentenza: il giudizio di colpevolezza. I ricorrenti hanno criticato la valutazione delle prove. Anche in questo caso, la Corte ha riscontrato una manifesta infondatezza e genericità. La prova della colpevolezza si basava su elementi solidi: le dichiarazioni della persona offesa, la testimonianza di un ufficiale di Polizia Giudiziaria e le registrazioni di colloqui con gli imputati. Il ricorso non ha sollevato obiezioni specifiche sull’utilizzabilità o rilevanza di tali prove, ma ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo, sottolinea la Corte, non è ammissibile in sede di legittimità, poiché significherebbe invadere il campo della valutazione del merito, riservato esclusivamente ai giudici dei primi due gradi.
Terzo Motivo: La Determinazione della Pena
Infine, i ricorrenti hanno censurato la motivazione sulla determinazione della pena, ritenendola eccessiva. La Cassazione ha dichiarato anche questo motivo inammissibile. La pena era stata fissata in una misura inferiore alla media edittale prevista per la fattispecie aggravata contestata. In tali circostanze, non è richiesta al giudice una motivazione particolarmente approfondita. Inoltre, la Corte ha osservato che la censura era inammissibile per genericità, poiché si limitava a lamentare l’eccessività della sanzione senza fornire ragioni specifiche a supporto di tale valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte sono radicate nei principi fondamentali del processo penale e nei limiti del giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non si confronta criticamente con le argomentazioni del giudice di merito, ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive già respinte o a chiedere una nuova e diversa lettura delle prove. La Corte ha ritenuto che tutti i motivi presentati rientrassero in questa categoria, non superando il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. A questa statuizione consegue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro per ciascuno. Questa ordinanza serve da monito: per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e non manifestamente infondate, che dimostrino un vizio di legittimità nella sentenza impugnata, evitando di trasformare il ricorso in un improprio tentativo di appello.
Perché un ricorso per Cassazione non può chiedere una nuova valutazione delle prove?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico, non di riesaminare i fatti o le prove per stabilire chi ha ragione.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è ‘generico’ quando non si confronta in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando. Se si limita a riproporre le stesse tesi già respinte o a lamentarsi della decisione in modo vago, senza indicare un preciso errore di diritto, viene considerato inammissibile.
Quando un giudice non è tenuto a motivare in modo approfondito la quantità della pena inflitta?
Secondo la Corte, quando la pena viene determinata in una misura inferiore alla media edittale (cioè al punto medio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per quel reato), non sono necessarie motivazioni particolarmente dettagliate, essendo tale scelta considerata di per sé equilibrata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9383 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a GUSPINI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME e la memoria ex art. 121 cod.proc.pen. trasmessa il 19 gennaio 2024 ; considerato che il primo motivo, con il quale si invoca l’efficacia retroattiva dell’istituto dell’improcedibilità processuale dell’azione penale per decorso del tempo è manifestamente infondata per le considerazioni ampiamente esposte nella sentenza di appello, con le quali il ricorso non si confronta incorrendo nel vizio di genericità;
che il secondo motivo con cui si censura il giudizio di colpevolezza sono manifestamente infondate e generiche poiché la prova è costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e del teste di COGNOME NOME che ebbe modo di assistere all’aggressione, nonché dalla registrazione dei colloqui intercorsi con gli imputati, sulla cui rilevanza e utilizzabilità il ricorrente non espone motivi specific di doglianza;IP motivo è peraltro non consentito poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio Cd una ricostruzione alternativa della vicenda di fatto, che è stato oggetto di corretta verifica da parte del collegio giudicante e che non rientra nelle competenze specifiche della Corte di legittimità;
che il terzo motivo con cui si censura la motivazione in punto di determinazione della pena non è consentito in quanto la pena, determinata in relazione alla fattispecie aggravata, è stata applicata in misura inferiore alla media edittale e non necessitava pertanto di motivazioni particolarmente approfondite in ordine alla sua entità;
che inoltre la censura formulata con il gravame era inammissibile per genericità in quanto si limitava a dedurre l’eccessività della pena inflitta senza esporre le specifiche ragioni a sostegno di tale valutazione, sicchè la Corte di merito non era tenuta a motivare sul punto;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.