Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13883 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13883 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRONTE il 19/06/1990
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano l’uno la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. e l’altro la violazione di legge processuale in ordine
all’art. 192 comma secondo cod. proc. pen., sono indeducibili:
– il primo perché non formulato con i motivi di appello, come risulta dalla sintesi contenuta nella sentenza, non contestata in ricorso, come sarebbe stato
doveroso (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME Rv. 270627 –
01) e quindi non evocabile in questa sede, attesa la intervenuta violazione della catena devolutiva (art 606, comma 3, c.p.p.);
– il secondo poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non
scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza sul compendio probatorio comprovante il giudizio di penale responsabilità del prevenuto);
che, peraltro, tale ultimo motivo in punto di responsabilità è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Co sigliere Estensore GLYPH
La Presidente