Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24449 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 26/10/1983
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 maggio
2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania 1’8 ottobr
2019, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico d
NOME ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;
fatto accertato in Aci Sant’Antonio il 23 marzo 2018.
Rilevato innanzitutto che il ricorso è stato proposto il 14 giugno 2024, in assenza di specif mandato a impugnare conferito dall’imputato assente al difensore di fiducia, il che integra un
primo e assorbente profilo di inammissibilità dell’impugnazione, trovando applicazione l’art. 581
comma
1-quater, cod. proc. pen. per i ricorsi, come quello in esame, proposti prima dell’entrata
in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, il cui art. 2, comma 1, lett. o) ha riformat predetta norma processuale (cfr. in termini Sez. 5, n. 12613 del 15/01/2025, Rv. 287859).
Evidenziato che, in ogni caso, il ricorso risulta comunque inammissibile anche nel merito, risolvendosi le censure difensive, riferite rispettivamente all’asserita violazione degli art.
507 e 721 cod. proc. pen. (primo motivo), alla conferma del giudizio di responsabilità (secondo motivo) e al trattamento sanzionatorio (terzo motivo) nella sostanziale riproposizione d questioni che nella sentenza impugnata hanno già trovato adeguate e pertinenti risposte (pag. 3 sul tema dell’estradizione, pag. 4 e 5 sul giudizio di responsabilità e pag. 5 in punto di pe che peraltro è stata significativamente ridotta con il riconoscimento dell’ipotesi di lieve ent
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazion merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.