Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38425 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo i
difensore
Trattazione scritta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Con riferimento ai limiti del giudizio di cassazione, è stato spiegato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 – 01).
stato spiegato, inoltre, che sono precluse, al giudice di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità delle richieste, ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’impugnazione di un punto autonomo della decisione, quando non sia stata dedotta una specifica e autonoma richiesta (Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718 – 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che i motivi di ricorso sono inammissibili, come sopra anticipato.
Per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità dell’imputato, deve osservarsi che il primo motivo di ricorso è volto a criticarla per i capi “1”, “2”, “3” “4” dell’imputazione, mentre dall’esame della sentenza di appello, non superata da alcun dato contrastante, emerge che con l’atto di appello la sentenza di primo grado non era stata criticata in relazione a tali capi, ma con riferimento ai capi “5”, “6”, “7”, “8”. In questa fase è quindi preclusa ogni nuova valutazione sui capi ai quali il ricorso per cassazione si riferisce.
Con riferimento alla quantificazione della pena, il ricorso è generico, perché il ricorrente ha criticato tale punto della decisione senza offrire un articolato ragionamento corredato da precisa richiesta, a fronte di una motivazione adeguata che spiega le ragioni in base alle quali ha condiviso le valutazioni espresse in proposito dal giudice di primo grado. Il giudice di appello ha posto in luce, infatti, che la pena è stata determinata in misura sensibilmente inferiore a quella intermedia, e ha precisato che essa è congrua in considerazione della personalità dell’imputato; che l’aumento per la recidiva è corretto; che l’aumento per la
continuazione è contenuto e adeguato alla gravità e alla pluralità dei fatti e alla pericolosità sociale del prevenuto.
Deve quindi ribadirsi che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive su tali argomenti si rivelano prive di pregio, poiché il giudice di appello ha spiegato con articolato discorso le ragioni in base alle quali ha ritenuto l’infondatezza delle tesi difensive.
Piuttosto, deve notarsi che le doglianze formulate dal ricorrente versano in fatto, trasmodando nella richiesta di un ulteriore giudizio sul merito che è inammissibile in sede di legittimità, ove la valutazione della motivazione del provvedimento impugnato deve arrestarsi alla verifica del rispetto dei canoni della logica. Inoltre, le doglianze difensive non si confrontano puntualmente con le argomentazioni rese nella sentenza di secondo grado.
In conclusione, tutti i motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 17 maggio 2024.