Inammissibilità ricorso Cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno dei temi più delicati del diritto processuale penale, poiché segna il confine invalicabile tra la valutazione dei fatti e il controllo della legge. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il caso e il ricorso presentato
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello, lamentando una valutazione errata delle circostanze del caso. Tuttavia, l’impugnazione si è scontrata con i rigidi criteri di ammissibilità previsti dal codice di procedura penale.
Il caso dell’inammissibilità ricorso Cassazione
Il primo motivo di doglianza riguardava la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio. In sede di legittimità, tale richiesta è considerata inammissibile poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella lettura delle prove, ma deve limitarsi a verificare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione.
La distinzione tra merito e legittimità
Gli altri motivi di ricorso sono stati giudicati carenti di specificità. Il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime critiche già esposte in appello, senza confrontarsi realmente con le risposte fornite dai giudici di secondo grado. Questa mancanza di confronto critico determina inevitabilmente l’inammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte ha rilevato che il tentativo di ottenere una rivalutazione del merito è un’operazione non consentita in questa sede. Inoltre, la reiterazione di censure già ampiamente discusse e risolte dalla Corte d’Appello evidenzia una mancanza di specificità dei motivi. Quando il ricorso non apporta nuovi elementi critici o non evidenzia errori di diritto specifici, viene meno il presupposto stesso dell’impugnazione, portando alla condanna del ricorrente anche sotto il profilo pecuniario.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte sono state nette: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito ha comportato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso tecnici, puntuali e strettamente attinenti a violazioni di legge, evitando di riproporre questioni di fatto ormai precluse.
Perché la Cassazione non può rivalutare le prove?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica, senza riesaminare i fatti o le prove.
Cosa accade se i motivi del ricorso sono generici?
Se i motivi non contestano specificamente i punti della sentenza impugnata o si limitano a ripetere quanto già detto in appello, il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Quali sono i costi di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato a pagare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può variare generalmente tra i mille e i seimila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41654 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41654 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene al merito della vicenda e propone rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimit rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono meramente reiterativi di cen sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità stessi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore