Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANCONA il 01/02/1978
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
0’7
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale, con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza
attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Invero, la Corte di appello ha compiutamente disatteso le eccezioni difensive, motivando in maniera adeguata ed in linea con la giurisprudenza di legittimità, la
quale ha più volte ribadito che l’applicazione di detta attenuante presuppone che
il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subi dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275950 – 01);
Considerato che il secondo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025