Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MOLA DI BARI il 20/03/1982 COGNOMENOME COGNOME nato a CONVERSANO il 12/06/1996
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 39)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avvers sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascri
inammissibili.
Il ricorso del COGNOME risulta proposto personalmente, ed è pert inammissibile atteso che, con la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. ad
opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la p
del ricorso personale dell’imputato, che deve, invece, essere sottosc difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Il primo motivo dedotto dalla COGNOME è manifestamente infondato, i quanto la Corte territoriale ha motivatamente negato l’attenuante del com
dell’art. 73 d.P.R. 309/90, stante l’assenza di una proficua e concreta u contributo offerto dalla prevenuta in termini collaborativi. Quanto al s motivo, esso è inammissibile in quanto mai dedotto in sede di appello.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al paga delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammend non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanz pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pri$ ente