Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19909 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19909 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 17/07/1981
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 624
bis c.p.;
considerato che:
– il primo motivo e il secondo motivo di ricorso – con cui si assume il vizio di motivazi segnatamente in quanto non si sarebbe argomentato su quanto rassegnato dalla difesa in particolare
al fine della qualificazione del fatto sub specie
dell’art. 648 cod. pen. – è del tutto generico poiché
non indica in alcun modo quale ordine di allegazioni sarebbe stata disattesa;
– il secondo motivo – con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione esposta punto 4 della sentenza di secondo grado, rispetto alle doglianze contenute nell’atto di appello semp
relative alla mancata valutazione delle richieste difensive – è parimenti del tutto assertivo e p indicazioni relative al tenore di tali doglianza (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 201
Rv. 275853 – 02);
– il terzo motivo – che denuncia il vizio di motivazione sulla sussistenza della prova responsabilità dell’imputato per il fatto a lui contestato – si affida ad asserti parimenti gene
non possono costituire una compiuta censura di legittimità alla motivazione (Sez. 6, n. 8700 d 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), oltre che versati in fatto perché volti a prospettare diverso apprezzamento degli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.