Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36781 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
‘36181-24
CASSAZIONE
SEZIONE
– Presidente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’ANGELO IN VADO il 25/11/1950
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ord.
Composta
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME
NOME COGNOME
13/09/2024
.,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Premesso che con sentenza del 14/11/2023 la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il17/2/2022 dal Tribunale di Urbino, con la quale
NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 10, d. lgs.
10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando alla sentenza di aver confermato la condanna senza che risultasse la previa istituzione
della documentazione contabile, come richiesto dalla giurisprudenza di questa
Corte.
3. Considerato che il ricorso
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inammissibile, in quanto la censura proposta non aveva costituito motivo di gravame, e dunque sulla stessa non si
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pronunciato il Giudice di appello. Come riportato nella sentenza impugnata, non contestato nel
ricorso e riscontrato da questa Corte, il COGNOME aveva, per un verso, chiesto l’assoluzione sul presupposto che l’Agenzia delle Dogane non fosse riuscita a
notificare all’imputato
la richiesta
di esibizione
della documentazione (che,
peraltro, avrebbe potuto essere viziata o non veritiera), e, per altro verso,
censurato l’applicazione della confisca. Nessun riferimento, pertanto, al tema dell’effettiva istituzione delle scritture contabili.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
Il Presidente
NOME COGNOME
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