Inammissibilità ricorso Cassazione: quando e perché viene dichiarato
Accedere alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado del nostro sistema giudiziario, non è un diritto incondizionato. È necessario rispettare requisiti formali e sostanziali molto stringenti, la cui violazione porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare nel dettaglio i motivi che precludono l’esame nel merito di un’impugnazione, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
Il caso in esame riguarda un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La Corte di Cassazione, senza entrare nel cuore della vicenda, ha rigettato l’istanza, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Vediamo perché.
Le Ragioni dell’Inammissibilità: Specificità e Divieto di Riesame
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali del processo di legittimità, entrambi violati nel ricorso presentato.
1. Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo motivo di rigetto riguarda la violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso. La Corte chiarisce che la specificità non è solo assenza di genericità, ma richiede una stretta correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. Non è sufficiente, quindi, presentare obiezioni vaghe o astratte. È necessario ‘dialogare’ con la sentenza d’appello, smontandone punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche con critiche pertinenti e mirate. In assenza di questo confronto puntuale, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
2. Il Tentativo di Rivalutare il Merito della Causa
Il secondo, e forse più importante, principio ribadito è il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Le doglianze difensive, secondo l’ordinanza, miravano a ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta è precluso in Cassazione. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, che sono gli unici ‘signori della prova’ (i cosiddetti giudici del merito).
Non sono ammesse critiche relative alla persuasività, all’adeguatezza o alla puntualità della motivazione della sentenza precedente, né censure sull’illogicità, a meno che questa non sia ‘manifesta’ e immediatamente percepibile dalla lettura del provvedimento.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni della sua decisione, la Corte Suprema ha sottolineato come i giudici d’appello avessero, al contrario, ampiamente e chiaramente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni esenti da criticità giustificative. Di fronte a una motivazione solida e coerente, il ricorso, basato su critiche generiche e finalizzato a una nuova valutazione delle prove, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. La redazione dell’atto richiede un’altissima specializzazione tecnica: non è una terza occasione per discutere dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione economica a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una lezione chiara sui limiti e sulla funzione del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, non specificamente correlati alle motivazioni della sentenza impugnata, oppure se mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo grado e appello).
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’ secondo la Corte?
Significa che non basta una critica generica alla sentenza. Il ricorrente deve analizzare le argomentazioni della decisione che intende impugnare e formulare obiezioni puntuali e pertinenti, dimostrando in modo preciso dove e perché il giudice precedente avrebbe commesso un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (es. l’attendibilità di un testimone) o ricostruire i fatti, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previ di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la s illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differe comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano rag in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilit credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.