Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione è Decisiva
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più complessi del processo penale. Con la recente ordinanza n. 27259 del 2024, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come una motivazione solida e coerente da parte del giudice di merito possa rendere vano il tentativo di impugnazione. Questo articolo analizza il caso, spiegando i principi giuridici applicati in un linguaggio accessibile a tutti.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Determinazione della Pena
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la determinazione del trattamento punitivo, ovvero la quantificazione della pena inflitta. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva valutato correttamente gli elementi a sua disposizione nel decidere l’entità della sanzione.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: la Decisione della Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, non stabilisce se la pena fosse giusta o sbagliata), ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa del ricorso. La Corte ha stabilito che la critica mossa dal ricorrente non era sufficiente a giustificare un riesame in sede di legittimità.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Suprema Corte. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché la censura relativa al trattamento punitivo era stata già efficacemente smentita dalla sentenza impugnata. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione:
1. Sufficiente: Aveva esposto in modo adeguato le ragioni della sua decisione.
2. Non illogica: Il ragionamento seguito era coerente e privo di contraddizioni.
3. Completa: Aveva preso in adeguato esame le argomentazioni difensive presentate.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e completa. Se questi requisiti sono soddisfatti, come nel caso di specie, il giudizio del giudice di merito non è ‘censurabile’ in Cassazione.
Le conclusioni
Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità sono significative. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi ritenuti inammissibili. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi concreti di legittimità, evitando di riproporre questioni di merito già adeguatamente valutate nei gradi precedenti, pena la declaratoria di inammissibilità e l’imposizione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica critica mossa, relativa alla determinazione della pena, era stata già smentita dalla sentenza impugnata, la quale era sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica e che aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive.
Cosa significa che la motivazione della sentenza era ‘sufficiente e non illogica’?
Significa che il giudice d’appello aveva spiegato in modo chiaro, completo e coerente le ragioni della sua decisione sulla pena, senza cadere in contraddizioni. Questo ha reso la sua valutazione non criticabile in sede di Cassazione, che non può riesaminare i fatti ma solo la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale per i casi di ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata afferente al determinazione del trattamento punitivo risulta smentita dalla sentenza impugnata che , senza incorrere in violazioni di legge, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di meri non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.