Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Decisione della Suprema Corte sui Provvedimenti Interlocutori
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul tema dell’inammissibilità del ricorso in cassazione avverso specifici provvedimenti emessi in fase di esecuzione penale. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non tutte le decisioni del giudice sono appellabili fino all’ultimo grado di giudizio. In particolare, i provvedimenti definiti “interlocutori” seguono regole procedurali stringenti che ne limitano l’impugnabilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla vicenda di un condannato che, dopo aver ottenuto il beneficio della semilibertà, se lo era visto revocare da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Successivamente, la stessa Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio tale provvedimento di revoca.
Nelle more del nuovo giudizio, il condannato aveva presentato un’istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere la sospensione dell’esecutività della revoca, ma tale richiesta era stata respinta. È proprio contro questo rigetto che la difesa ha proposto ricorso per cassazione, dando origine alla pronuncia che analizziamo.
La Questione dell’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
Il nucleo della questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte riguarda la natura del provvedimento impugnato. Il rigetto di un’istanza di sospensione dell’esecuzione di un’altra ordinanza non è una decisione che definisce il procedimento, bensì un provvedimento interlocutorio. Si tratta, cioè, di una decisione intermedia che non incide in modo definitivo sui diritti del condannato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla Corte, il ricorso per cassazione contro tali atti è ammissibile solo se espressamente previsto dalla legge. In assenza di una specifica norma che consenta l’impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’articolo 666, comma 7, del codice di procedura penale. Questa norma disciplina il procedimento di esecuzione e stabilisce i mezzi di impugnazione. La giurisprudenza citata nell’ordinanza (sentenze n. 54594/2016 e n. 8846/2010) conferma che il rigetto di una richiesta di sospensione dell’esecuzione di una precedente ordinanza è un tipico provvedimento interlocutorio per il quale la legge non prevede la possibilità di ricorrere in Cassazione.
Di conseguenza, il ricorso presentato dalla difesa è stato considerato affetto da un vizio insanabile di inammissibilità. La Corte ha potuto dichiararla senza formalità di procedura, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che semplifica la gestione dei ricorsi palesemente infondati o inammissibili.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione non è priva di conseguenze. L’ordinamento prevede sanzioni per chi intraprende impugnazioni che non hanno fondamento legale. Nello specifico, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, la Corte, valutando la colpa del ricorrente nel promuovere un’impugnazione non consentita, lo ha condannato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: le vie dell’impugnazione devono essere percorse con cognizione delle regole procedurali, per evitare non solo il rigetto del ricorso ma anche l’imposizione di sanzioni economiche.
È possibile impugnare in Cassazione qualsiasi provvedimento del giudice dell’esecuzione?
No, non è possibile. Il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge. I provvedimenti meramente interlocutori, come il rigetto di un’istanza di sospensione, non sono di norma impugnabili in Cassazione, a meno che una specifica disposizione lo consenta.
Cosa si intende per “provvedimento interlocutorio” in questo contesto?
Per provvedimento interlocutorio si intende una decisione che non conclude il procedimento ma risolve una questione incidentale o provvisoria. Nel caso di specie, la decisione di non sospendere l’esecuzione di un’altra ordinanza è considerata interlocutoria perché non decide in via definitiva sulla revoca del beneficio della semilibertà.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Le conseguenze sono duplici: la prima è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La seconda, in caso di colpa nella proposizione del ricorso, è la condanna al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con un importo di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il 15/01/1965
avverso il decreto del 04/03/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il decreto impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dal condannato, di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di revoca del beneficio della semilibertà concesso, il 30 gennaio 2024, dal Tribunale di sorveglianza di Milano, oggetto di annullamento con rinvio da questa Corte, disposto con sentenza del 21 gennaio 2025, n. 12410 – 2025.
Considerato che l’impugnazione proposta dal difensore, Avv. M. COGNOME non è ammissibile perché attiene a provvedimento non suscettibile di ricorso per cassazione.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione è inammissibile Avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen. Con il quale il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione dell’esecuzione di una precedente ordinanza trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l’impugnabilità (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 – 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv. 246634 – 01).
Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente