Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26217 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 049VTN7 ) nato il 05/04/1987
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parzi riforma della pronuncia resa il 9 gennaio 2024 dal Giudice dell’udienza prelimina
del Tribunale di Verona, ha rideterminato la pena irrogata a NOME COGNOME ordine ai reati a lui ascritti.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che, co un unico motivo, ha dedotto violazione di legge, carenza della motivazione i
relazione all’art.129 cod. proc. pen., eccessività della pena, nonché un’err qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto privo delle ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’art. 581 cod. proc. pen.,
disciplinare la forma dell’impugnazione, prescrive che i motivi debbano esser enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specifi
che – già prima della introduzione del comma
1-bis, ad opera dell’art. 33, comma
1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata rafforzata dalla legge giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art. 581 del codice di rito, inte disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore