Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso panorama della giustizia penale, i requisiti formali non sono meri cavilli, ma garanzie fondamentali a tutela del corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la necessità della difesa tecnica specializzata per adire il massimo organo della giurisdizione. L’analisi di questo caso offre spunti preziosi sul tema dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando l’atto non è sottoscritto da un avvocato abilitato.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Personale Respinto
La vicenda trae origine dalla richiesta di un condannato volta a ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, prevista dall’art. 81 del codice penale, su cinque diverse sentenze di condanna a suo carico. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava tale istanza.
Avverso questa decisione, il condannato decideva di agire personalmente, proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. Questa scelta si è rivelata fatale per le sorti dell’impugnazione, portando a una declaratoria di inammissibilità.
L’Inammissibilità del ricorso in Cassazione secondo l’Art. 613 c.p.p.
Il cuore della questione risiede in una norma specifica del codice di procedura penale: l’articolo 613. Questa disposizione, così come modificata dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), stabilisce in modo inequivocabile un requisito formale per la validità del ricorso in Cassazione.
La norma prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa previsione legislativa mira a garantire un elevato livello di professionalità e competenza tecnica nel giudizio di legittimità, che non verte sul riesame dei fatti, ma sulla corretta applicazione della legge.
Le conseguenze della violazione
La mancanza della firma di un avvocato cassazionista non è una mera irregolarità sanabile. È un vizio che rende l’atto radicalmente inidoneo a introdurre il giudizio di legittimità, comportandone una dichiarazione di inammissibilità che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha seguito un ragionamento lineare e privo di incertezze. I giudici hanno semplicemente rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato e non tramite un difensore qualificato, come invece richiesto perentoriamente dalla legge. L’applicazione dell’art. 613 c.p.p. è stata quindi automatica.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e, come conseguenza diretta, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, ritenuta congrua e pari a tremila euro, in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, privi dei requisiti minimi di ammissibilità, evitando un inutile aggravio del lavoro della Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in commento, pur nella sua brevità, lancia un messaggio inequivocabile: il ricorso per Cassazione in materia penale è un atto che richiede necessariamente l’intervento di un professionista specializzato. Il ‘fai-da-te’ processuale, in questa sede, non è ammesso e conduce a conseguenze negative certe: l’impossibilità di vedere esaminata la propria istanza e una condanna economica. Per chiunque intenda impugnare un provvedimento penale dinanzi alla Suprema Corte, è pertanto fondamentale affidarsi a un avvocato iscritto all’albo speciale, unico soggetto legittimato a sottoscrivere validamente l’atto.
Può un condannato presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No. Secondo l’ordinanza, basata sull’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile per vizio di forma?
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La norma che impone la firma di un avvocato cassazionista si applica a tutti gli atti del ricorso?
Sì. Il provvedimento specifica che, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore specializzato si applica all’atto di ricorso, alle memorie e ai motivi nuovi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45437 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45437 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di CREMONA
dato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da RAGIONE_SOCIALE di applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. con riferimento a cinque diverse sentenza di condanna;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023