Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, sottolineando le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per cassazione quando questo viene presentato senza il rispetto delle forme previste dalla legge. La decisione chiarisce in modo inequivocabile che, a seguito della riforma del 2017, l’imputato o il condannato non possono più presentare personalmente ricorso, essendo necessaria la firma di un difensore abilitato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sanzione disciplinare inflitta a un soggetto detenuto. Contro tale sanzione, l’interessato aveva inizialmente presentato un reclamo al Magistrato di Sorveglianza, che lo aveva però dichiarato inammissibile con un decreto emesso il 4 dicembre 2023. Non arrendendosi, il condannato ha deciso di impugnare anche questa decisione, proponendo personalmente un atto, qualificato dalla Corte come ricorso per cassazione.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza neppure procedere a un’udienza di discussione. La decisione si basa su una norma procedurale precisa e inderogabile, introdotta con una specifica legge di riforma. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione della Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa legge ha modificato in modo significativo le regole per la presentazione del ricorso per cassazione. In particolare, ha escluso la facoltà per l’imputato (e quindi anche per il condannato) di proporre personalmente l’impugnazione.
La Corte sottolinea che, secondo la normativa vigente (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.), qualsiasi ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questo principio era già stato consolidato da una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Aiello del 2017).
Poiché sia il provvedimento impugnato che l’atto di ricorso erano successivi all’entrata in vigore della riforma, la norma era pienamente applicabile. La mancanza della firma di un avvocato cassazionista ha reso l’atto irrimediabilmente viziato, attivando la procedura semplificata di dichiarazione di inammissibilità de plano prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la rigidità delle forme processuali richieste per adire la Suprema Corte. La regola non è un mero formalismo, ma mira a garantire la tecnicità e la specificità dei motivi di ricorso, che possono essere validamente formulati solo da un professionista esperto. Per i cittadini, la lezione è chiara: l’assistenza di un avvocato cassazionista non è una scelta, ma un requisito indispensabile per poter presentare un ricorso in Cassazione.
L’esito del caso funge anche da monito sulle conseguenze economiche di un errore procedurale. La condanna al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e quasi automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa, circostanza che la Corte non ha ravvisato nel caso di specie.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa accade se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza una discussione nel merito, sulla base dell’articolo 610, comma 5bis, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 04/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZA
kdato avviso alte parti;`
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
41t
Con ~za emessa) in data 4 dicembre 2023 il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile il reclamo ‘introdotto d NOME avverso una sanzione disciplinare.
I -3
‘RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta ordir — à- n – A ha proposto reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, con atto personale, NOME.
Sia il provvedimento impugNOME che l’atto di ricorso, così come qualificato sono posteriori alla data di entrata in vigore della legge n.103 dlel 2017, cui si è esclusa la facoltà dell’ imputato (e quindi anche del condanNOME) proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilità, da dife iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore