Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è regolato da norme procedurali precise, la cui violazione può avere conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del processo penale: l’inammissibilità del ricorso cassazione presentato personalmente dall’imputato, senza la necessaria assistenza di un difensore specializzato. Questo provvedimento sottolinea l’importanza del patrocinio legale qualificato nel grado più alto della giurisdizione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto, condannato in un precedente grado di giudizio, avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di merito. L’elemento cruciale, che ha determinato l’esito della vicenda, è che il ricorso per cassazione è stato redatto e depositato personalmente dal ricorrente, senza l’intervento e la sottoscrizione di un avvocato.
La Questione dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha proceduto con rito semplificato (de plano), data l’evidente natura del vizio procedurale. I giudici hanno immediatamente rilevato che il ricorso era destinato a una declaratoria di inammissibilità. La questione non verteva sul merito delle doglianze del ricorrente, ma su un requisito formale preliminare e invalicabile: la modalità di presentazione dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una norma chiara e inequivocabile del codice di procedura penale: l’articolo 613, comma 1. Questa disposizione stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio di questa norma è duplice. Da un lato, garantisce che il giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo giuridico, sia alimentato da atti redatti da professionisti con una specifica competenza. Dall’altro, tutela lo stesso imputato, assicurando che le sue ragioni siano esposte nel modo più efficace e tecnicamente corretto possibile. La presentazione personale dell’atto, pertanto, costituisce una violazione insanabile che impedisce al giudice di esaminare il ricorso nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Tale declaratoria comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e la condanna al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve come un importante monito: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di cassazione, l’assistenza di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un requisito essenziale imposto dalla legge. Tentare il ‘fai-da-te’ legale in questo contesto non solo è infruttuoso, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche, precludendo definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se presentato personalmente. L’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la norma di riferimento che regola la sottoscrizione del ricorso in Cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5679 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME Mauro nato a BITONTO il 28/06/1959 avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano ;
Rilevato che il ricorso Ł stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui ‘l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione’,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME