Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Parola Fine del Concordato in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 48264/2023) ha ribadito un principio fondamentale in tema di impugnazioni penali: l’accordo sulla pena in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso. Questa decisione chiarisce la natura definitiva del cosiddetto “patteggiamento in appello” e le sue conseguenze sull’iter processuale, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche per la difesa.
Il Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. L’imputato aveva impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte. Tuttavia, un elemento cruciale caratterizzava il giudizio d’appello: le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena da applicare, comunemente noto come “concordato in appello”.
Nonostante tale accordo, la difesa ha tentato di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando ulteriori motivi di doglianza.
L’Effetto Preclusivo e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione
La Sesta Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura snella, de plano, ovvero senza udienza pubblica. La motivazione è netta e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Secondo gli Ermellini, il concordato sulla pena in appello non si limita a definire l’entità della sanzione, ma produce un effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento processuale successivo. In altre parole, raggiungendo tale accordo, l’imputato rinuncia implicitamente ma inequivocabilmente a ogni ulteriore contestazione della sentenza.
La Corte traccia un’analogia con la rinuncia esplicita all’impugnazione. Così come un imputato può formalmente rinunciare a presentare appello o ricorso, allo stesso modo chi accetta di concordare la pena in secondo grado manifesta la volontà di porre fine al contenzioso. Questa scelta strategica limita la cognizione del giudice d’appello e, di conseguenza, esclude la possibilità di adire il giudice di legittimità.
L’effetto preclusivo opera in modo radicale, impedendo di sollevare non solo le questioni oggetto di rinuncia, ma anche quelle che, in assenza di accordo, sarebbero state rilevabili d’ufficio dal giudice.
Le Motivazioni
La ratio della decisione risiede nella necessità di garantire coerenza e definitività alle scelte processuali delle parti. Consentire un ricorso per cassazione dopo un accordo in appello svuoterebbe di significato il patto stesso, trasformandolo in una tappa interlocutoria anziché in una risoluzione del procedimento. La giurisprudenza citata (Cass. n. 29243/2018) conferma che la definizione del procedimento tramite accordo sulla pena ha effetti tombale sull’intero giudizio, compreso quello di legittimità.
Il ricorso, pertanto, è stato ritenuto proposto per motivi non consentiti dalla legge, portando a una inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la strategia difensiva. La scelta di concordare la pena in appello deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché rappresenta una via senza ritorno. Se da un lato può offrire il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, dall’altro comporta la rinuncia definitiva a ogni ulteriore grado di giudizio. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta siglato l’accordo, la porta della Cassazione si chiude ermeticamente. La conseguenza processuale, in caso di un tentativo di ricorso, è la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver concordato la pena in appello?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena raggiunto in Corte d’Appello ha un effetto preclusivo che impedisce di proseguire con un’ulteriore impugnazione davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per “effetto preclusivo” del concordato in appello?
Significa che l’accordo sulla pena non solo definisce la sanzione, ma blocca l’intero svolgimento processuale successivo. L’imputato, accettando il patto, di fatto rinuncia a contestare la sentenza su qualsiasi punto, inclusi quelli che il giudice potrebbe rilevare di sua iniziativa.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile in questo contesto?
L’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (nel caso specifico, tremila euro). La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48264 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 48264 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 emessa dalla Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il
cdncordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’in rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice d grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedu de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/09/2023