Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24379 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24379 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIPARI il 07/09/1952
avverso l’ordinanza del 15/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
NOME sollecita apprezzamenti di
Rilevato che il ricorso di NOME
merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
infatti che il Tribunale di sorveglianza di Messina, con motivazione
Considerato adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento
in prova al servizio sociale (concedendo, invece, la detenzione domiciliare)
ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione della non risalenza nel tempo del reato per il
quale era stata avanzata la richiesta di misure alternative, per la sua personalità
violenta, per l’assenza di una seria revisione critica e per le pendenze di reati della stessa indole di quelli per i quali egli è stato condannato (lesioni aggravate,
minacce e calunnia);
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.