Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
L’accesso alla Corte di Cassazione è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui violazione porta a conseguenze drastiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la totale inammissibilità del ricorso per cassazione se questo non è sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le implicazioni di tale regola.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Presentato Personalmente
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. L’atto di ricorso recava la sua firma, la quale era stata autenticata da un difensore. Tuttavia, l’avvocato si era limitato ad attestare l’autenticità della firma dell’imputato, senza sottoscrivere l’atto in proprio e, quindi, senza assumerne la paternità.
La questione giunta al vaglio della Suprema Corte era dunque se un ricorso così formato potesse essere considerato valido. La risposta, come vedremo, è stata un netto e inequivocabile no.
La Regola sull’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
Il cardine della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha introdotto un requisito formale inderogabile per tutti gli atti di ricorso, memorie e motivi nuovi presentati in Cassazione.
La Riforma dell’Art. 613 c.p.p.
La normativa vigente stabilisce che tali atti devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. È stato quindi eliminata la possibilità per la parte privata di presentare personalmente il ricorso, anche nei casi precedentemente ammessi. La finalità di questa modifica è quella di elevare il livello tecnico della difesa nel giudizio di legittimità, caratterizzato da un’elevata complessità giuridica.
Il Ruolo del Difensore Cassazionista
Il difensore cassazionista non è un semplice “portavoce” della parte. La sua sottoscrizione implica l’assunzione della responsabilità tecnica e giuridica dei motivi di ricorso. L’autenticazione della firma del cliente è un atto completamente diverso, che serve solo a certificare che la firma proviene da quella persona, ma non attribuisce la paternità intellettuale e professionale dell’atto al legale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un ragionamento lineare e coerente con la giurisprudenza consolidata, incluse le Sezioni Unite. In primo luogo, ha chiarito che il ricorso era stato proposto personalmente dall’imputato, e non dal suo difensore. La firma del legale apposta in calce, essendo finalizzata alla sola autentica della sottoscrizione del ricorrente, è stata considerata irrilevante per attribuire la riferibilità dell’atto all’avvocato stesso.
In secondo luogo, i giudici hanno richiamato il tenore letterale dell’art. 613 c.p.p., che non lascia spazio a interpretazioni. La legge impone che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale, pena l’inammissibilità. Questo requisito, come sottolineato dalle Sezioni Unite, è giustificato dalla peculiare natura del giudizio di cassazione e dall’elevato livello di complessità tecnica che lo contraddistingue.
Infine, la Corte ha stabilito che la declaratoria di inammissibilità per questa specifica ragione può avvenire senza particolari formalità e comporta, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre un monito chiaro: nel processo penale, il ricorso in Cassazione è un atto che non ammette improvvisazioni o personalismi. La parte che intende impugnare una sentenza di secondo grado deve obbligatoriamente affidarsi a un difensore cassazionista, il quale dovrà redigere e sottoscrivere l’atto. Qualsiasi tentativo di presentare un ricorso personalmente, anche con la firma autenticata da un avvocato, si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità. Questa regola garantisce la serietà e la tecnicità del giudizio di legittimità, evitando che la Suprema Corte venga investita di ricorsi privi dei necessari requisiti di forma e di contenuto giuridico.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione è firmato dall’imputato e la firma è autenticata dal suo avvocato?
Il ricorso è ugualmente inammissibile. L’autenticazione della firma da parte del difensore non equivale alla sottoscrizione dell’atto, il quale rimane un atto proposto personalmente dalla parte e quindi non conforme alla legge.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11299 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OTTAVIANO 11 19/01/2000
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato-a1.414s9–a4e-9.;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, non rilevando in senso contrario la firma apposta in calce dal difensore, unicamente dire all’autentica della sottoscrizione dell’imputato ricorrente e dunque non idonea ad attribuir riferibilità dell’atto al detto avvocato;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi d essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livel complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissib riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codic che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defi nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 2/12/2024.