Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Impugnazione è Inefficace
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere valida, non può essere una lamentela generica, ma deve consistere in una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta. Vediamo come la Corte è giunta a dichiarare l’inammissibilità del ricorso cassazione in un caso specifico, delineando le conseguenze di una tale pronuncia.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Generico e Assertivo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, tramite il suo difensore, lamentava un presunto vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Nello specifico, si contestava una presunta assenza di motivazione riguardo all’esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza impugnata.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, i motivi addotti erano formulati in maniera del tutto generica e assertiva, senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’, ‘assolutamente privi di specificità’ e ‘del tutto assertivi’. In pratica, il ricorrente non ha instaurato un vero e proprio contraddittorio con la sentenza impugnata, ma si è limitato a formulare delle critiche astratte e non circostanziate.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni dell’inammissibilità del ricorso cassazione. Il punto cruciale è che il ricorrente non si è confrontato in alcun modo con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, peraltro, aveva già risposto in modo esaustivo all’unico motivo di appello, che riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio. La motivazione della Corte territoriale era stata giudicata logica, congrua e corretta in punto di diritto, e quindi immune da vizi di legittimità.
Un ricorso per Cassazione deve, per sua natura, criticare specificamente i punti della decisione che si ritengono errati, spiegando perché e sulla base di quali norme o principi giuridici. Non è sufficiente affermare genericamente che la motivazione è assente o illogica. L’impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza precedente, non un monologo slegato da essa. La mancanza di questo confronto diretto rende il ricorso inefficace e, come in questo caso, inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono significative. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi una mancanza di colpa da parte del ricorrente nel determinarne la causa, quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questo provvedimento ribadisce un principio cardine: l’accesso alla giustizia, specialmente nel grado di legittimità, richiede rigore e precisione. I ricorsi ‘per tuziorismo’ o basati su critiche generiche non solo non hanno possibilità di successo, ma espongono il ricorrente a sanzioni economiche. È un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e solidamente argomentati.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi erano manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi, non confrontandosi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In assenza di una scusabile causa di errore, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che la critica mossa alla sentenza è generica e non indica in modo puntuale quali parti della motivazione si contestano e per quali specifiche ragioni di diritto, risultando quindi una lamentela vaga e non una vera impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38385 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata re sponsabilità lamentando l’assenza di motivazione in relazione alla presenza d cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile,
Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici de motivazione e all’assenza di motivazione sull’esistenza di cause di non punibili ex art. 129 cod. proc. pen., infatti, il ricorrente in concreto non si confronta a con la motivazione della Corte di appello, che aveva esaustivamente risposto a pag. 2 all’unico motivo di appello, vertente peraltro esclusivamente sul tra mento sanzionatorio, con una motivazione che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 3/10/2024