Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Condanna per la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i principi applicati dai giudici e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato lamentava, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a due punti specifici: l’applicazione di una circostanza aggravante, quella del danno patrimoniale di rilevante gravità, e il successivo giudizio di bilanciamento tra questa e le eventuali circostanze attenuanti.
Tuttavia, il ricorso non introduceva elementi di novità o critiche specifiche alla decisione di secondo grado, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dai giudici d’appello.
La decisione sull’inammissibilità del ricorso in cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione risiede in un principio cardine del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come l’atto presentato fosse “meramente riproduttivo delle medesime doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame”.
In altre parole, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di quanto già sostenuto nei gradi precedenti. Deve, al contrario, contenere una critica puntuale e argomentata della decisione che si intende impugnare, evidenziando dove e perché il giudice precedente avrebbe commesso un errore di diritto o un vizio logico nella sua motivazione. Un ricorso generico, che non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, è destinato all’inammissibilità.
Il Giudizio di Bilanciamento e i Limiti del Sindacato di Legittimità
Un punto cruciale toccato dall’ordinanza riguarda il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte ribadisce un orientamento consolidato: la valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti è un’attività tipica del giudice di merito, basata su un potere discrezionale.
Questo significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello, a meno che quest’ultima non sia frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse sufficiente e immune da vizi logici, precludendo così ogni possibilità di riesame.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri. Il primo è il principio di specificità dell’impugnazione: chi ricorre in Cassazione ha l’onere di dimostrare l’errore del giudice precedente attraverso un confronto diretto e critico con la motivazione della sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non assolve a tale onere e rende il ricorso aspecifico e, quindi, inammissibile.
Il secondo pilastro è la natura del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Pertanto, le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come il bilanciamento delle circostanze, sfuggono al suo sindacato se adeguatamente motivate e prive di palesi illogicità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione del ricorso deve essere un’opera di precisione chirurgica, focalizzata sui vizi specifici della sentenza impugnata. L’esito di un ricorso generico e riproduttivo è, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna ma comporta anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, nella fattispecie fissata in tremila euro. Una corretta tecnica di redazione dell’atto di impugnazione non è solo un requisito formale, ma la condizione essenziale per poter ottenere giustizia in sede di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare critiche mirate contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che il “giudizio di bilanciamento” tra circostanze è una valutazione discrezionale?
Significa che la scelta di far prevalere, equivalere o soccombere le circostanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti è una decisione che spetta al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può sindacare questa scelta solo se è palesemente illogica o arbitraria, non per riesaminare i fatti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e al giudizio di bilanciamento, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle medesime doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2);
che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente