Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un importante monito sulla necessità di precisione e specificità nella redazione degli atti giudiziari. Il caso in esame dimostra come la genericità di un motivo di ricorso possa portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Quattro individui, condannati dalla Corte d’Appello di Venezia, decidevano di presentare ricorso per Cassazione tramite il loro difensore. L’atto di impugnazione si basava su un unico motivo: un presunto ‘vizio di motivazione’. Nello specifico, si lamentava che i giudici d’appello non avessero verificato la possibile esistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del Codice di Procedura Penale.
La Strategia Difensiva e il Motivo di Ricorso
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non esplorare d’ufficio tutte le possibili cause che avrebbero potuto portare a un proscioglimento degli imputati. Tuttavia, il ricorso si limitava a enunciare questo principio generale, senza entrare nel merito di quale specifica causa di non punibilità fosse stata, a loro dire, ingiustamente ignorata.
L’Inammissibilità del Ricorso Cassazione secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto inammissibile. La decisione è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici supremi, non è sufficiente lamentare un’omissione da parte del giudice precedente in termini astratti. È onere del ricorrente indicare con precisione quale errore sia stato commesso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didattica. La Corte spiega che il motivo di ricorso era ‘inammissibile in quanto lo stesso difensore non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa’. In altre parole, il ricorso era troppo generico. Affermare che il giudice non ha verificato la presenza di cause di non punibilità, senza indicare quale causa avrebbe dovuto considerare, equivale a non fornire alla Corte di Cassazione gli elementi necessari per valutare la fondatezza della doglianza.
La Suprema Corte non può avviare una ricerca autonoma di possibili errori nella sentenza impugnata. Il suo ruolo è quello di verificare la correttezza della decisione sulla base delle critiche specifiche e puntuali mosse dal ricorrente. L’assenza di tale specificità rende il ricorso un atto vuoto, incapace di innescare il giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di precisione chirurgica. Ogni censura mossa alla sentenza impugnata deve essere dettagliata, specifica e autosufficiente. Lamentare un vizio in modo generico, senza fornire alla Corte gli strumenti per comprenderlo e valutarlo, è una strategia destinata al fallimento. La decisione evidenzia come la forma e la sostanza, nel processo, siano strettamente connesse: un vizio formale come la genericità del motivo porta a una chiusura sostanziale del giudizio, con conseguenze economiche negative per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché il difensore si è limitato a denunciare un vizio di motivazione generico, senza specificare quale causa di non punibilità (o proscioglimento) sarebbe stata erroneamente omessa dalla corte precedente, come richiesto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza sulla redazione di un ricorso per Cassazione?
L’ordinanza sottolinea che un motivo di ricorso deve essere specifico e non generico. Quando si lamenta l’omessa valutazione di una causa di proscioglimento, è indispensabile indicare chiaramente quale sia tale causa, altrimenti il ricorso verrà dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31546 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 03/02/1981
NOME COGNOME nato il 27/10/1981
NOME nato il 04/03/1989
NOME nato il 11/09/1989
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo è inammissibile in quanto lo stesso difensore non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.