Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma è regolato da norme procedurali precise che ne garantiscono l’ordine e l’efficacia. Nel contesto dei ricorsi alla Corte Suprema, queste regole sono particolarmente stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale, evidenziando l’inammissibilità del ricorso per cassazione se proposto personalmente dall’imputato, a seguito di una importante riforma legislativa. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché l’assistenza di un avvocato non è solo opportuna, ma obbligatoria in questa fase del giudizio.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Appello Personale
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per un reato di lieve entità legato agli stupefacenti, specificamente per aver detenuto a scopo di spaccio una piccola quantità di eroina (0,4 grammi). La pena inflitta dalla Corte d’Appello di Bologna era di otto mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.
Contro questa sentenza, l’imputato, detenuto presso un istituto di pena, decideva di agire in autonomia, presentando personalmente un ricorso per cassazione. La dichiarazione di ricorso veniva resa presso l’ufficio matricola del carcere, ma, dettaglio cruciale, era priva di motivi specifici.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della vicenda, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle ragioni dell’imputato (che peraltro non erano state esplicitate), ma su un vizio procedurale insuperabile: la modalità di presentazione dell’atto.
Le Motivazioni: L’impatto della Riforma sull’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su una modifica legislativa decisiva. La legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta “Riforma Orlando”) ha modificato l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Prima di questa riforma, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso. La nuova normativa ha soppresso questa possibilità, stabilendo che gli atti di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Nel caso di specie, il ricorso era stato presentato il 28 agosto 2018, quindi ben dopo l’entrata in vigore della riforma. La sentenza impugnata era del 12 luglio 2018, anch’essa successiva alla modifica. Pertanto, la facoltà di agire personalmente era già stata eliminata dall’ordinamento. L’aver proposto il ricorso senza l’assistenza di un legale qualificato ha reso l’atto irrimediabilmente nullo, portando alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
La Corte ha inoltre sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che l’imputato non fosse in colpa nella determinazione di tale causa di inammissibilità. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una cospicua somma, fissata in 4.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza in esame è un monito chiaro sull’importanza del rispetto delle forme procedurali, specialmente nei gradi più alti di giudizio. Le conclusioni pratiche sono inequivocabili:
1. Obbligatorietà del Difensore: Dopo la riforma del 2017, nessun imputato può presentare autonomamente un ricorso per cassazione. È indispensabile l’intervento di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
2. Conseguenze Economiche: Tentare di agire da soli non solo è inutile ai fini del riesame del caso, ma comporta anche conseguenze economiche severe. L’inammissibilità del ricorso attiva automaticamente la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria che può essere anche molto elevata.
Questa decisione rafforza il ruolo tecnico e insostituibile del difensore nel processo penale, garantendo che le impugnazioni davanti alla Suprema Corte siano formulate con la perizia tecnica necessaria per un corretto funzionamento della giustizia.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale da parte della Legge n. 103 del 2017, la facoltà per l’imputato di proporre personalmente ricorso è stata soppressa. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esaminerà le questioni sollevate nel merito, respingendo l’atto per un vizio di forma procedurale.
Ci sono conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso?
Sì. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13424 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13424 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/02/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 03/07/1985
avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 12 gennaio 2018 del Tribunale di Bologna, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a scopo di cessione grammi 0,4 di sostanza stupefacente del tipo eroina), venendo condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza indicazione di motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall’imputato, con dichiarazione resa presso l’ufficio matricola dell’Istituto di pena di Parma il 28 agost 2018, in relazione a sentenza pronunciata il 12 luglio 2018, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell’imputato o dell’indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto personalmente successivamente a tale modifica e in relazione a sentenza resa dopo l’eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2019
Il Consigliere estensore
Il Presidente