Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
PEDICINI, il quale ha concluso per l’inammissibilità.
uditi i difensori:
L’avvocato AVV_NOTAIO NOME in difesa degli imputati NOME e NOME insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
L’avvocato COGNOME NOME in difesa della parte civile COGNOME si riporta alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/11/2023 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di truffa loro ascritto perché estinto per prescrizione confermando le statuizioni civili, con condanna alle spese di giudizio in favore della costituita parte civile.
La difesa dei ricorrenti affida le sue censure a cinque motivi, con cui deduce:
1.1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 578 e 531 cod. proc. pen., per avere erroneamente la Corte di merito omesso di procedere alla revoca delle statuizioni civili pur avendo accertato che la prescrizione del reato fosse intervenuta nel corso del giudizio di primo grado;
1.2. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 578 e 531 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello erroneamente computato la durata del periodo di sospensione del termine di prescrizione, tenendo conto anche dell’intervallo temporale tra l’udienza del 8 febbraio 2021 e la successiva del 14 giugno 2021, pari a giorni 127 di sospensione, nonostante il rinvio fosse stato disposto per necessità afferenti alla prova;
1.3. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 500 e 521 cod. proc. pen., in relazione al reato istantaneo di truffa per aver omesso la Corte territoriale di rilevare la nullità della sentenza di condanna per difetto di correlazione tra l’accusa, come riportata nel capo di imputazione delimitata temporalmente alla data dell’8 marzo 2013, e la sentenza, non ravvisando la palese difformità sia con riferimento al profilo dell’ingiusto profitto sia in relazione alle modalità consumazione e al tempo del commesso reato, avendo il Tribunale prima e la Corte poi accertato una condotta (asseritamente truffaldina) successiva all’8 marzo 2013 (commessa in data 30 settembre 2013 e 22 ottobre 2013) mai contestata agli imputati;
1.4. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente confermato le statuizioni civili benché tutti gli effetti del contratto di sublocazione fossero sospensivamente condizionati al rilascio del certificato di agibilità dei locali entro il termine di giorni 60 data di stipula dell’8 marzo 2013;
1.5. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la condanna degli imputati alla restituzione dei canoni di locazione benché gli stessi fossero stati percepiti dalla RAGIONE_SOCIALE, responsabile civile in quanto sublocatrice e mai chiamata in causa.
Con memoria del 2/09/2024, la difesa della parte civile COGNOME NOME ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato depositato in
modalità cartacea nella cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia e non presso la cancelleria della Corte di appello di Napoli, in violazione del disposto dell’art. 582, comma 1 e comma 1-bis cod. proc. pen., stante l’intervenuta abrogazione, a decorrere dal 30 dicembre 2022, del comma 2 di tale disposizione ad opera dell’art. 98, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia). Deduce, poi, erroneità del calcolo della prescrizione in cui era incorsa la Corte territoriale, dovendosi computare altra causa di sospensione (rinvio dell’udienza dall’8 giugno al 5 luglio 2018 a cagione del legittimo impedimento del difensore di fiducia dell’imputato) che avrebbe escluso il verificarsi dell’estinzione del reato prima della pronuncia impugnata, nonché l’infondatezza delle doglianze sollevate in ordine alla sussistenza del reato e all’affermazione di responsabilità alla luce del complesso argomentativo sviluppato nelle sentenze di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Dall’esame del ricorso per cassazione e degli atti del fascicolo a cui la Corte di legittimità può accedere trattandosi di questione processuale, risulta che l’impugnazione, avverso provvedimento emesso nel vigore della legge cd. Cartabia (la sentenza impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Napoli il 27/11/2023), venne depositata il 5 marzo 2024 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, quale luogo in cui l’imputato ricorrente si trova, avendo COGNOME NOME in Ischia la residenza ed il domicilio (cfr. incipit del ricorso per cassazione) e successivamente trasmessa via posta da detto ufficio giudiziario alla cancelleria della Corte di appello pervenendo l’11/03/2024 (v. nota cancelleria Corte di appello di Napoli del 25/03/2024 e originale della busta con cui è stata effettuata la trasmissione).
Per come eccepito dalla difesa di parte civile, si tratta di una modalità non più consentita, in quanto il comma 2 dell’art. 582 cod. proc. pen. – che facoltizzava le parti private e i difensori a depositare il ricorso per cassazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui si trovano, se tale luogo, come nel caso in esame, è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento da impugnare (Napoli) – è stato abrogato dall’art. 98, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99-bis del medesimo decreto, così come modificato dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.
A nulla vale, poi, che la sezione distaccata di Ischia sia stata prorogata nel suo esercizio sino al 1° gennaio 2025 dal d.l. 29 settembre 2023, n. 132, conv. con modif. dalla I. 27 novembre 2023, n. 170, in quanto l’abrogazione
operata dalla riforma Cartabia ha inteso eliminare, in forma diffusa, la possibilità per le parti private e i difensori di presentare le impugnazioni in luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. La persistenza della sezione distaccata di Ischia, in funzione delle proroghe operate dal legislatore, potrà, invece, giovare ai fini della presentazione dell’atto di appello, laddove il provvedimento di primo grado sia stato emesso dal giudice monocratico della sezione distaccata (come avvenuto nel caso in esame, ove gli imputati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia dell’11/03/2022, con atto di appello depositato il 24 maggio 2022 presso la cancelleria della sezione distaccata), ma in virtù della previsione generale del comma 1-bis dell’art. 582 e non quale luogo in cui la parte privata si trova a norma dell’ormai abrogato comma 2.
Va, pertanto, dichiarata, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione, con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore della parte civile costituita, liquidate come in dispositivo tenendo conto dell’attività defensionale svolta, della tariffa legale e della nota spese presentata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido fra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 10 settembre 2024.