Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22955 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 19/11/1971
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che – per quel che qui rileva – ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 110
625, n. 2 cod. pen., nonché agli artt. 110, 493
ter 615-ter cod. pen.;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si lamenta l’illogicità della motiva posta alla base dell’affermazione di responsabilità per i reati ascritti all’imputato, lungi dal
compiute censure di legittimità, hanno perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indica elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare
l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova
(che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 –
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); il che esime dal dilungarsi pe rimarcare che la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi manifestamente illogica;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazion ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato
e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica d elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha consid preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 27126 – 01), evidenziando come egli avesse già riportato condanna penale e difettasse qualsivoglia condotta passibile di favorevole apprezzamento; e tale iter non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento di fatto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.