Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29152 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29152 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 19/03/1985
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza emessa il 28 giugno 2023 dal Tribunale di Lucca di condanna in relazione al reato
di cui all’art. 116 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo uno) e in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 7, cod. strada accertati in Lucca il 4 apr
2021;
considerato che, con unico motivo, deduce vizio di motivazione in merito alla pericolosità per la sicurezza della circolazione stradale di un veicolo con motore
non funzionante e trainato da un autocarro;
considerato che la censura è meramente reiterativa di analoga doglianza sottoposta al giudice di appello, che alle pagg.3-4 della sentenza, ha
ampiamente richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado, condividendole, e ulteriormente specificato le ragioni per le quali la condotta di
guida di un’autovettura senza patente e in stato di ebrezza è illecita anche nel caso in cui il veicolo venga trainato, allorché venga comunque movimentato in
area pubblica e debba comunque essere controllato dal conducente (nel caso concreto, infatti, gli operanti hanno proceduto a fermare il veicolo trainante in
quanto il veicolo trainato lo aveva tamponato);
considerato, dunque, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.