Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30698 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30698 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 24/11/1958
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’a d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, prescrizione del reato intervenuta prim
dell’impugnazione, a far data dal 05/09/2024.
La censura è manifestamente infondata. Il reato, commesso il 05/09/2014 non era prescritto alla data della sentenza d’appello, emessa il 16/07/2024. L’inammissibilità del ricorso precl
d’altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all’emanazione del sentenza di secondo grado.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità,
in favore della Cassa delle ammende.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
GLYPH