Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Non basta avere delle ragioni nel merito; è fondamentale che l’atto di impugnazione rispetti rigorosi requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un atto non conforme, evidenziando il concetto di inammissibilità del ricorso e le relative sanzioni economiche.
Il Caso in Esame: un Appello Respinto in Partenza
I fatti processuali sono semplici ma emblematici. Un soggetto aveva impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Taranto, portando le sue doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Settima Sezione Penale, con una concisa ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile.
Questa decisione significa che i giudici supremi non sono nemmeno entrati nel vivo della questione. Non hanno valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno, perché l’atto introduttivo del giudizio presentava dei vizi tali da impedirne l’esame.
Le Cause dell’Inammissibilità del Ricorso
Sebbene l’ordinanza in commento non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione può derivare da molteplici cause, tutte riconducibili a violazioni di norme procedurali. Tra le più comuni troviamo:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non può essere generico, ma deve indicare con precisione le norme di legge che si assumono violate e le ragioni di tale violazione.
* Proposizione di questioni di merito: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Difetto di legittimazione: il ricorso è stato proposto da un soggetto non autorizzato a farlo.
Quando uno di questi vizi è evidente, la Corte procede con una declaratoria di inammissibilità, spesso con un’ordinanza semplificata come quella in esame.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è contenuta nella sua stessa statuizione. Dichiarando l’inammissibilità, la Corte implicitamente afferma che il ricorso non superava il vaglio preliminare di conformità alla legge processuale. La Settima Sezione Penale della Cassazione è, infatti, spesso deputata a trattare i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili attraverso una procedura più snella. La decisione non si sofferma sul ‘perché’ la sentenza d’appello fosse giusta o sbagliata, ma sul ‘perché’ il ricorso non poteva essere discusso. La conseguenza diretta di questa valutazione procedurale è la condanna del ricorrente a sostenere non solo i costi del procedimento da lui attivato, ma anche una sanzione aggiuntiva per aver adito la Corte con un atto non idoneo.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
Le implicazioni pratiche di una declaratoria di inammissibilità sono severe. Oltre alla delusione per non aver ottenuto una revisione della sentenza, il ricorrente è stato condannato a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
2. Una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende: si tratta di una vera e propria sanzione pecuniaria, prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi temerari o palesemente inammissibili, i cui proventi sono destinati a finanziare progetti di recupero per i detenuti.
Questa vicenda sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti nella redazione dei ricorsi per Cassazione, un atto che non ammette imprecisioni o superficialità, pena la chiusura del processo e l’addebito di significative spese.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza specifica i motivi per cui il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il provvedimento si limita a dichiarare l’inammissibilità senza esporre le ragioni specifiche, come è prassi comune per le ordinanze che risolvono ricorsi con vizi procedurali evidenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 11/10/1998
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto
dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è inammissibile in quanto, in riferimento all’art.581, comma 1, lett.d), affetto dal vizio di aspecificità intrinseca; contenendo l’unico motivo di
impugnazione solo generici riferimenti, privi di qualsiasi raffronto con la motivazione della sentenza impugnata, in punto di penale responsabilità e di
dosimetria della pena.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Pre
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore