Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17074 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a LATINA il 24/01/1963
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio ascritto all’odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti
dalla legge in questa sede, poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati con l’atto di appello e congruamente esaminati e disattesi con congrue
argomentazioni logiche e giuridiche dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 4), in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità
(ex plurimis,
Sez. 2, n. 56391 del
23/11/2017, COGNOME Rv. 271553 – 01; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013,
COGNOME, Rv. 257059 – 01);
che, dunque, il suddetto motivo non risulta connotato dai requisiti richiesti, a
pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., essendo privo di specificità e soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.