Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi e Conseguenze
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito della questione, ma anche dal rigoroso rispetto delle norme procedurali. Un esempio emblematico è rappresentato dal concetto di inammissibilità ricorso, una decisione che impedisce l’esame della questione da parte del giudice. Analizziamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente le conseguenze di tale pronuncia.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Sperando di ottenere una revisione del giudizio di secondo grado, la difesa ha portato il caso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’organo di vertice della giurisdizione italiana. Tuttavia, il percorso dell’impugnazione si è interrotto bruscamente.
La Decisione e le Sue Conseguenze Economiche sull’Inammissibilità Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha posto fine al procedimento dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. Anzi, la pronuncia ha comportato due specifiche condanne di natura economica.
Condanna alle Spese Processuali
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Si tratta di una conseguenza standard in caso di soccombenza, volta a coprire i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento giudiziario avviato.
Sanzione Pecuniaria a Favore della Cassa delle Ammende
In secondo luogo, e di maggior peso, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Tale somma non va a risarcire una controparte, ma viene versata alla Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di reinserimento per i condannati e a migliorare le condizioni delle strutture penitenziarie. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto dei requisiti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, nella pratica giudiziaria, le cause possono essere molteplici. Generalmente, un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando non denuncia vizi di legittimità (cioè violazioni di legge o difetti di motivazione), ma tenta di ottenere un riesame dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Altre cause possono risiedere in difetti formali dell’atto, come la mancanza di motivi specifici o la tardività della sua presentazione. La sanzione pecuniaria suggerisce che la Corte abbia ravvisato una manifesta infondatezza o una colpa grave nella proposizione dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, deve avvenire nel pieno rispetto delle regole procedurali. La decisione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una barriera che impedisce l’esame nel merito e comporta conseguenze economiche significative per chi la subisce. Serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di valutare attentamente i presupposti e le modalità di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte, evitando così costi inutili e sanzioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Sulla base del provvedimento, chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro.
A chi viene destinata la sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente?
La somma di tremila euro, come specificato nell’ordinanza, deve essere versata in favore della Cassa delle ammende.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi procedere a un esame del merito della questione sollevata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 18/02/1986
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio, alla luce della precisa motivazione in ordine all’adeguatezza della pena per come rideterminata e ridotta all’esito del rinnovato calcolo erroneamente effettuato dal
primo giudice, è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi
contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifi
(Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025