Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 02/08/1956
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME NOME avverso la sentenza
pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., indicata in rubrica, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura
de plano, perché proposto per
motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena applicata nella misura
corrispondente all’accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio.
La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti
nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva,
surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene: fattispecie che, nel caso in esame, non sussistono, in presenza di accordo sulla pena intervenuto tra le parti.
che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
Rilevato, processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
La Consigliera rel
Il Pridente