Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALESTRINA il 21/09/2004
avverso la sentenza del 21/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
dato avydo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, contesta il difet motivazione e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicaz
della pena concordata emessa il 21 novembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Arezzo, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine ai r
cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi
NOME Pergine Valdarno il 24 agosto 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi
sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l’11 aprile 2025.