Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23604 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23604 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 25/05/1966
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo, il secondo e il quartc motivo dei ricorso proposto nell’interesse di Cl
COGNOME che denunciano, rispettivamente, l’erronea applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74 d
2000 e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, non la violazione del principio di legalità, sono inammissibili perché non devoluti alla Cor
merito, la quale ha dichiarato i motivi aggiunti inammissibili sia perché tardivame presentati, sia perché privi di correlazione con i motivi principali, aventi ad ogg
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale, e, al cospetto di tale motivazione, il ricorso è silente;
rilevato che il terzo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione all’art
62-bis cod.
pen. è inammissibile, avendo la Corte di merito correttamente rilevato che l’unico element addotto dal ricorrente, ossia lo stato di incensuratezza, per espresso dettato normativo non
ex sufficiente per giustificare una riduzione di pena
art
62-bis cod. pen.
letta la memoria del difensore, avv. NOME COGNOME che chiede la dichiarazione di estinz del reato per intervenuta prescrizione, verificatasi il 22 aprile 2025, quindi dopo la pron della sentenza impugnata, con la conseguenza che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato matu successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 giugno 2025.