Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8965 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8965 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto prospetta deduzioni generiche che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritt giustificanti le censure avanzate contro il provvedimento impugnato e quali sarebbero effettivamente le carenze e le contraddittorietà dell’apparato argomentativo posto dalla Corte territoriale a base della decisione, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.