Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Respinto dalla Cassazione
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per comprendere il concetto di inammissibilità ricorso e le sue dirette conseguenze. Quando un appello non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte, le implicazioni per il ricorrente non sono solo la conferma della decisione impugnata, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche significative. Questo caso specifico, deciso il 18 febbraio 2025, illustra chiaramente questo meccanismo procedurale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, datata 8 luglio 2024. Il ricorrente, un uomo nato nel 1973, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano. L’udienza è stata fissata e, dopo l’avviso alle parti e la relazione del Consigliere, la Corte ha proceduto alla sua deliberazione.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti contestati. Piuttosto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso significa che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, previsti dalla legge per poter essere esaminato dalla Corte.
Le Possibili Cause di Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle motivazioni, le cause di inammissibilità di un ricorso in Cassazione sono tassativamente previste dal codice di procedura penale. Tra le più comuni vi sono:
* Vizi di forma: l’atto potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge o senza rispettare le formalità richieste (es. mancanza della firma di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione).
* Motivi non consentiti: il ricorso potrebbe basarsi su una rivalutazione dei fatti o delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
* Manifesta infondatezza: i motivi presentati potrebbero apparire palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico, senza necessità di un’analisi approfondita.
Le Motivazioni e le Conclusioni
Le motivazioni della Corte, pur essendo concise, si fondano sull’applicazione di un principio cardine del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è subordinato al rispetto rigoroso delle regole processuali. Dichiarare l’inammissibilità del ricorso serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Le conclusioni pratiche per il ricorrente sono severe. Oltre alla delusione per non aver ottenuto una revisione della sentenza, egli è stato condannato a sostenere due tipi di oneri economici. In primo luogo, il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi legati al procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non è un risarcimento, ma una vera e propria penalità prevista dalla legge per chi attiva inutilmente la macchina della giustizia di Cassazione con un ricorso che non può essere accolto. L’ordinanza, quindi, funge da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un ricorso prima di presentarlo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La Corte non valuta se la decisione impugnata sia giusta o sbagliata, ma si ferma a una verifica preliminare dell’atto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla ‘Cassa delle ammende’?
Il pagamento alla Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per aver presentato un ricorso che non poteva essere accolto, gravando inutilmente sul sistema giudiziario. I fondi raccolti dalla Cassa sono destinati a finanziare progetti per il miglioramento del sistema penitenziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14921 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/04/1973
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il
vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori fondanti il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, sono indeducibili poiché
riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica
analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
che, peraltro, tali doglianze – oltre ad essere reiterative – sono volte a
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici
travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Consigliere COGNOME