Inammissibilità del ricorso: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come un processo possa concludersi non per una valutazione dei fatti, ma per una questione puramente procedurale. Il caso riguarda una decisione di inammissibilità del ricorso, un concetto fondamentale nel nostro sistema giudiziario. Comprendere cosa significa e quali sono le sue conseguenze è essenziale per chiunque si avvicini al mondo del diritto.
Il caso: un appello respinto in partenza
Un individuo, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 15 novembre 2023, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio in Italia. Tuttavia, la Suprema Corte, con ordinanza del 3 marzo 2025, non ha esaminato il contenuto delle doglianze del ricorrente, ma ha interrotto il processo sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile.
Cosa significa l’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso è una sanzione processuale che scatta quando l’atto di impugnazione manca di uno dei requisiti previsti dalla legge. Non si tratta di una valutazione sulla colpevolezza o innocenza, né sulla fondatezza delle argomentazioni. Semplicemente, il ricorso non viene considerato ‘valido’ per essere discusso.
Le cause di inammissibilità possono essere molteplici, ad esempio:
* Presentazione del ricorso oltre i termini di legge.
* Mancanza di motivi specifici e chiari a sostegno dell’impugnazione.
* Ricorso presentato da un soggetto non legittimato a farlo.
* Proposizione di questioni di fatto, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, la quale è giudice di sola legittimità (cioè valuta solo la corretta applicazione della legge).
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non entra nel dettaglio dei motivi specifici che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Questo è tipico delle ordinanze che definiscono il giudizio in questa fase. La Corte si è limitata a rilevare la presenza di un vizio procedurale tale da precludere l’esame nel merito. La decisione implica che, a seguito di un controllo preliminare, i giudici hanno riscontrato una violazione delle norme che regolano la presentazione del ricorso, rendendo inutile e impossibile proseguire con l’analisi delle questioni sollevate.
Conclusioni: le conseguenze pratiche della decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono dirette e significative per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte di Cassazione ha infatti condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Le spese processuali: il costo del procedimento giudiziario viene posto a carico della parte che ha perso.
2. Una sanzione pecuniaria: il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di miglioramento delle infrastrutture carcerarie. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o presentati senza il rispetto delle regole procedurali, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte ha dato torto al ricorrente nel merito?
No. Significa che il ricorso presentava dei vizi procedurali talmente gravi da impedire alla Corte di valutare se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. La sentenza precedente è quindi diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMINI IMERESE il 18/07/2000
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 36867/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscim della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenu
generiche, al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici
circostanza attenuanti generiche sono state riconosciute già all’esito del giudizio di primo grado
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.