Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24452 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BARI il 17/05/1996 NOME nato a BARI il 12/09/2004
avverso la sentenza del 10/09/2024 del GIUDICE COGNOME di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME tramite i rispettivi difensori di fiducia, hann proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata
emessa il 10 settembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Bari, con cui, nell’ambito di un articolat procedimento penale in tema di stupefacenti e detenzione di armi, sono state applicate le
seguenti pene: anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa per COGNOME e anni 4 di reclusione ed euro 60.000 di multa per COGNOME; fatti commessi in Bari il 29 settembre 2023.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, com bis,
cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del
generiche le doglianze sollevate in punto di pena avverso il contenuto della decisione impugnata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono
essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.