Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21744 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAGLIANO IN TOSCANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
che l’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione delle norme ritenuto
in tema di prescrizione per avere la Corte di appello erroneamente effettuato il calcolo del termine ex artt.157 e 161 cod.pen. per la prescrizione del reato di truffa
ascritto all’imputato è manifestamente infondato, poiché aderendo al calcolo corretto proposto dal difensore e il reato si sarebbe prescritto il 31 gennaio 2025
e quindi in epoca comunque successiva alla data di pronunzia della sentenza della
Corte di appello emessa il 23 settembre 2024;
che la manifesta infondatezza del ricorso determinando la sua inammissibilità
comporta e preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive, che siano venute a maturazione dopo la pronuncia della sentenza di appello;
pertanto, che va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento rilevato,
delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.