Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere un concetto cruciale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso. Spesso, l’esito di un giudizio di legittimità non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione. Questo caso ci mostra chiaramente le conseguenze di un ricorso che non supera tale vaglio.
Il provvedimento in esame, emesso dalla Settima Sezione Penale, chiude definitivamente il percorso giudiziario per due ricorrenti, confermando la decisione della Corte d’Appello attraverso una pronuncia di carattere puramente processuale.
I Fatti Processuali
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da due individui avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. I ricorrenti, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, hanno adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il loro tentativo di rimettere in discussione la sentenza si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria non significa che la Corte abbia dato ragione o torto ai ricorrenti nel merito delle loro doglianze, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Il giudizio si è quindi arrestato prima ancora di iniziare la valutazione dei motivi di contestazione. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità ricorso
La decisione non è priva di conseguenze pratiche, anzi. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, ha inflitto loro il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non è una pena legata al reato originario, ma una misura volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è un provvedimento “de plano”, cioè estremamente sintetico, e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo dedurre le motivazioni sulla base delle cause più comuni previste dal codice di procedura penale. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Mancanza dei requisiti di legge: Il ricorso potrebbe essere stato presentato da un soggetto non legittimato o fuori dai termini perentori.
* Genericità dei motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata. Devono indicare con precisione le norme di legge violate e le ragioni della violazione.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo o l’attendibilità delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ricorsi che chiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
* Mancata osservanza delle forme prescritte: Errori nella redazione o nella notifica dell’atto possono portare all’inammissibilità.
La decisione della Corte si fonda su una di queste (o simili) violazioni procedurali, ritenute sufficienti a precludere l’esame nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, è subordinato al rigoroso rispetto delle regole processuali. L’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma un filtro necessario per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per sanzionare l’uso improprio degli strumenti di impugnazione. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnicamente ponderato e fondato su vizi di legittimità concreti, non un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto. La sentenza della Corte d’Appello diventa così irrevocabile, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali?
La sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente: mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi proposti senza rispettare i requisiti di legge o palesemente infondati, evitando così un uso improprio del sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ZEVIO il 26/08/1978
NOME nato a GALLARATE il 16/09/1968
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bolog confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che av
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di artt. 110, 624-bis cod. pen.;
– che l’unico motivo d’impugnazione è indeducibile in quanto, senza prospett alcun specifico e decisivo travisamento, si limita a prefigurare un’alternativa le
fonti di prova (quanto alla valutazione della consapevolezza dei ricorrenti in ord natura privata del luogo ove si è consumato il furto, già specificamente valuta
Corte di merito: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), attività est sindacato riservato a questa Corte;
– che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissi all’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibiq i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consiglier estensore
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