Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2356 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2356 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
E’, infatti, indeducibile il motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, con il quale il ricorrente censura la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di motivo che esula da quelli proponibili avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. perché l’imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione, proposti in appello in punto di responsabilità in funzione dell’accordo sulla pena, la cui determinazione ha concordato con la parte pubblica, così circoscrivendo il potere decisorio del giudice dell’impugnazione.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
relatrice La Consig
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