Inammissibilità Ricorso Cassazione: Attenzione a Costi e Sanzioni
L’esito di un procedimento giudiziario può riservare sorprese, specialmente quando si tratta delle conseguenze economiche di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione e le relative implicazioni in termini di spese processuali e sanzioni pecuniarie. Anche quando un ricorso perde di interesse per cause non imputabili al ricorrente, le conseguenze procedurali possono essere severe, come dimostra il caso in esame, che ha visto il ricorrente subire una doppia condanna economica.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo, condannandolo contestualmente al pagamento delle spese processuali. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto un ricorso straordinario, chiedendo la revoca della condanna alle spese.
La sua tesi si basava su un presupposto specifico: il ricorso originario era stato di fatto abbandonato per una “sopravvenuta carenza di interesse”, poiché la misura cautelare che lo aveva spinto ad agire era stata nel frattempo revocata. In sostanza, il ricorrente sosteneva che, non avendo più motivo di proseguire il giudizio, non avrebbe dovuto essere gravato delle spese.
L’analisi della Corte e le conseguenze dell’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte Suprema ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando inammissibile anche il ricorso straordinario. La decisione si fonda su un consolidato principio di diritto che distingue nettamente le conseguenze di diverse situazioni procedurali.
In primo luogo, i giudici hanno richiamato un orientamento secondo cui, nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso in Cassazione per una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (come la revoca del provvedimento impugnato), quest’ultimo può essere condannato al solo pagamento delle spese processuali, ma non anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questo principio tutelava parzialmente la posizione del ricorrente nel primo giudizio.
Tuttavia, la proposizione del ricorso straordinario ha aperto un nuovo, distinto, procedimento. L’inammissibilità di questo secondo ricorso ha innescato una conseguenza autonoma e più severa, prevista dalla legge per chi presenta un’impugnazione che non supera il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha motivato la sua decisione finale in modo lineare. Poiché il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile e non sono state individuate ragioni per un’esenzione (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale), la legge impone una duplice condanna per il ricorrente.
Di conseguenza, all’inammissibilità del secondo ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle ulteriori spese processuali generate da questo nuovo giudizio, ma anche al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha quindi applicato rigorosamente la sanzione prevista per le impugnazioni temerarie o prive dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la rinuncia a un ricorso per carenza di interesse non esonera automaticamente dal pagamento delle spese processuali. Inoltre, e soprattutto, intraprendere un ulteriore rimedio legale, come il ricorso straordinario, contro la condanna alle spese è una mossa che deve essere attentamente ponderata. Se anche questo secondo ricorso viene giudicato inammissibile, le conseguenze economiche si aggravano notevolmente, aggiungendo una sanzione pecuniaria alle spese legali. La decisione sottolinea la necessità di valutare con estrema cautela i presupposti di ammissibilità di ogni impugnazione, per evitare di incorrere in costi e sanzioni impreviste.
Se un ricorso in Cassazione diventa inammissibile per una causa non dipendente dal ricorrente, si devono comunque pagare le spese?
Sì. Secondo la Corte, anche in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (come la revoca del provvedimento impugnato), quest’ultimo può essere condannato al solo pagamento delle spese processuali, ma non alla sanzione per la Cassa delle ammende.
Cosa succede se si propone un ricorso straordinario contro la condanna alle spese e anche questo viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del secondo ricorso (quello straordinario) comporta una nuova e autonoma condanna. In questo caso, il ricorrente è condannato sia al pagamento delle ulteriori spese processuali sia al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la conseguenza finale per il ricorrente in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso straordinario, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali relative a tale ricorso e una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a COSOLETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza n. 8812 del 31 gennaio 2024 la Terza Sezione di questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da NOME, contestualmente condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo la revoca della disposta condanna al pagamento delle spese processuali, sul presupposto di avere rinunciato al precedente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’intervenuta revoca della misura cautelare applicata nei suoi confronti.
2.. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerata la troncante valenza del principio espresso da questa Corte di legittimità per cui nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest’ultimo può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende (così, espressamente, Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273882-01; Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore