Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21145 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21145 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRANIERO NOME nato a COGNOME IN VAL DI CATANIA il 09/05/1971
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, è meramente ripetitivo della doglianza già formulata in grado di appello, ove ha trovato adeguata
risposta in una motivazione chiara e priva di illogicità manifesta, nemmeno correttamente enucleata nel ricorso per cassazione, che dunque non si confronta
con la sentenza impugnata, condannando il ricorso, in parte qua,
all’inammissibilità per aspecificità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di
bis legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 131
cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda pag. 7
sulle ragioni ostative al riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Con igliere Estensore